Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 136 del 1977
Massime (1)
Massima n. 8947
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Radio-televisione
- Legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 1, 2 e 45; D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183 e 195
- Questione già decisa nella parte in cui le norme consentono, previa autorizzazione statale, l'istallazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale
- Manifesta infondatezza.
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Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni) così come modificati e sostituiti dagli artt. 1 e 45 legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 21, 41 e 43 Cost., in quanto con sent. n. 202 del 1976 la Corte ha deciso identiche questioni, dichiarando la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della l. 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.
Norme impugnate
- art. 1 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
- art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103
- art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
- art. 183 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
- art. 2 legge 14 aprile 1975, n. 103
- art. 1 legge 14 aprile 1975, n. 103
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), così come modificati e sostituiti dagli articoli 1 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1975 dal pretore di Firenze, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'anno 1976;
2) ordinanza emessa il 13 gennaio 1976 dal pretore di Bari, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 dell'anno 1976;
3) ordinanza emessa il 19 novembre 1975 dal pretore di Bra, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 dell'anno 1976;
4) ordinanza emessa il 19 novembre 1975 dal pretore di Pontedera, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 dell'anno 1976;
5) ordinanza emessa il 26 gennaio 1976 dal pretore di Cuneo, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 dell'anno 1976;
6) ordinanza emessa il 19 gennaio 1976 dal pretore di Udine, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 dell'anno 1976;
7) ordinanza emessa il 27 novembre 1975 dal pretore di Napoli, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno 1976;
8) ordinanza emessa il 20 ottobre 1975 dal tribunale di Firenze, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 dell'anno 1976;
9) ordinanza emessa il 26 marzo 1976 dal pretore di Enna, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 dell'anno 1976;
10) ordinanza emessa il 15 marzo 1976 dal pretore di San Daniele del Friuli, iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1976;
11) ordinanza emessa l'11 febbraio 1976 dal pretore di Ravenna, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'anno 1976;
12) ordinanza emessa il 30 marzo 1976 dal giudice istruttore del tribunale di Cagliari, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 dell'anno 1976;
13) ordinanza emessa il 24 aprile 1976 dal pretore di Bologna, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1976;
14) ordinanza emessa il 28 aprile 1976 dal pretore di Fidenza, iscritta al n. 511 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1976;
15) ordinanza emessa il 4 maggio 1976 dal pretore di Messina, iscritta al n. 528 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1976;
16) ordinanza emessa il 3 maggio 1976 dal pretore di Gorizia, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1976;
17) ordinanza emessa il 21 maggio 1976 dal pretore di Gorizia, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1976;
18) ordinanza emessa l'8 giugno 1976 dal pretore di Torino, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 274 dell'anno 1976;
19) ordinanze emesse il 26 marzo e il 6 aprile 1976 dal pretore di Saluzzo, iscritte ai nn. 620, 621 e 622 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 300 e 321 dell'anno 1976;
20) ordinanza emessa il 27 aprile 1976 dal pretore di Gela, iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 dell'anno 1977.
Visto l'atto di costituzione di Casali Danilo e Graziani Antonio (ord. n. 411/76), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice relatore Guglielmo Roechrssen.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe sono state sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 21, 41 e 43 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva); 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), così come modificati e sostituiti dagli artt. 1 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui riservano in esclusiva allo Stato l'installazione e l'esercizio anche degli impianti locali radiotelevisivi via etere;
punto 2
considerato che questa Corte, con sentenza n. 202 del 1976, ha già deciso identiche questioni dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale;
che, per effetto di tale decisione, gli artt. 1, 2 e 45 della legge n. 103 del 1975 e gli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. n. 156 del 1973, così come modificati e sostituiti dagli anzidetti artt. 1 e 45 della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui riservano in esclusiva allo Stato l'installazione e l'esercizio degli impianti locali radiotelevisivi via etere, hanno cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con le ordinanze in epigrafe, degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva); 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), così come modificati e sostituiti dagli artt. 1 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 202 del 1976, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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