Sez. 1, Sentenza n. 1668 del 10/12/2003 Ud. (dep. 21/01/2004) Rv. 227107 - 01
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO | Errore su norma extrapenale - Requisiti - Fattispecie in tema di renitenza alla leva militare.
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO
L'errore su legge extrapenale scusa solo quando essa regola rapporti e situazioni di fatto che non intaccano la protezione accordata dal diritto agli stessi beni e interessi perseguiti dalla norma penale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, con riguardo al reato di renitenza alla leva, previsto dall'art. 135, comma primo, lett. a), del d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237, la Corte ha escluso che costituisse errore scusabile su legge extrapenale quello consistente nell'avere l'imputato erroneamente ritenuto di non essere obbligato a presentarsi alla visita di leva per la sussistenza di una causa di dispensa dal servizio militare, suscettibile di operare, perĂ², solo dopo l'adempimento del suddetto obbligo e previo accertamento dei relativi presupposti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47, DPR 14/02/1964 num. 237 art. 135 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)