Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 159 del 1992
Massime (1)
Massima n. 18234
- Pensioni
- Previsione per i pensionati statali che prestino lavoro alle dipendenze di terzi, oltre che dell'indennità integrativa speciale, anche della differenza tra il trattamento minimo INPS e l'importo connesso alla pensione in godimento
- Mancata previsione dello stesso trattamento per il titolare di due pensioni
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sul ricorso proposto da Angelo Scaletta, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza in data 20 febbraio 1991 (R.O. n. 694 del 1991) la Corte dei conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in quanto nel disporre la non cumulabilità dell'indennità integrativa speciale connessa a retribuzione da attività lavorativa con quella inerente a trattamento di pensione, prevede comunque l'integrazione al minimo della pensione, mentre non la prevede per il caso in cui il pensionato non presti attività lavorativa, ma goda di un doppio trattamento pensionistico;
punto 2
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 172 del 1991, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 "nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti";
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della l. 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze