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Sez. 3, Sentenza n. 749 del 23/01/2002 (Rv. 551778 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimenti disciplinari - Decisione - Requisiti - Specifica menzione delle norme violate dal professionista - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551778-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

In tema di sanzioni disciplinari a carico degli esercenti le professioni sanitarie, l'art. 47 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 richiede che la decisione contenga, a pena di nullità, l'indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, nonché l'esposizione dei motivi e il dispositivo; non è pertanto causa di nullità della decisione la mancata specifica menzione delle norme violate dal professionista.

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)