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Sez. 3, Sentenza n. 1227 del 19/05/1964 (Rv. 301758 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO - INCERTEZZA ASSOLUTA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1964-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301758-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL CONVENUTO - INCERTEZZA ASSOLUTA - CONDIZIONI.*

La nullita della citazione prevista dalla prima parte dell'art. 164 cod.proc.civ., ricorre quando nell'atto introduttivo del giudizio, la indicazione dei requisiti richiesti dai nn. 1, 2, 3 dell'art. 163 cod. civ. sia stata omessa o risulti assolutamente incertà con riferimento, in particolare, all'indicazione del nome e del cognome del convenuto, l'incertezza deve ritenersi assoluta solo quando dal contesto dell'atto non sia comunque possibile identificarne il destinatario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)