Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, e ad interim per il bilancio;
Decreta:
Art. 1
1. La Regione siciliana svolge nell'ambito del proprio territorio le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici previste dall'art. 20 dello Statuto della Regione stessa, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.
Art. 2
1. Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione in materia di opere pubbliche non di prevalente interesse nazionale l'Amministrazione regionale, fino a quando non avra' diversamente provveduto, si avvale del Provveditorato alle opere pubbliche e degli uffici del Genio civile funzionanti nel territorio regionale.
2. Per le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale la Regione svolge un'attivita', amministrativa secondo le direttive del Ministero dei lavori pubblici, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche e degli uffici del Genio civile funzionanti nel territorio regionale per quanto di rispettiva competenza.
Art. 3
1. Sono considerate grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale ai sensi dell'art. 14, lettere g) ed i) dello Statuto:
a) la costruzione, riparazione e manutenzione di strade statali;
b) le nuove costruzioni ferroviarie;
c) i porti di prima categoria e quelli di seconda categoria - 1ª, 2ª e 3ª classe;
d) gli aeroporti;
e) le opere di ricostruzione e riparazione di danni bellici;
f) le opere dipendenti da calamita' naturali di estensione ed entita' particolarmente gravi;
g) le linee elettriche di trasporto con tensione non inferiore ai 15.000 Wolts;
h) le grandi derivazioni di acque pubbliche;
i) le costruzioni di edifici per servizi statali, nonche' degli edifici destinati a sedi giudiziarie la cui costruzione sia assunta dallo Stato a proprio carico;
l) la sistemazione e manutenzione valliva e montana dei corsi d'acqua classificati e da classificare;
m) tutte le altre opere che lo Stato, sentita la Regione, riconoscera' di prevalente interesse nazionale.
Art. 4
1. Per le opere dichiarate di prevalente interesse nazionale, si osserva la legislazione dello Stato circa l'onere finanziario, anche per quanto riguarda l'eventuale sua ripartizione fra lo Stato stesso ed altri enti pubblici, compresi gli enti locali e i privati.
Art. 5
1. Nulla e' innovato per quanto riguarda la disciplina della edilizia economica e popolare, l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse degli enti locali e l'incremento dell'occupazione operaia a mezzo di costruzioni di case per i lavoratori.
Art. 6
1. La vigilanza e la tutela spettanti al Ministero dei lavori pubblici sugli enti e gli istituti locali, compresi quelli consorziali esistenti nel territorio della Regione, sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi e nei limiti dell'art. 20 dello Statuto.
2. La Regione nominera' un suo rappresentante nel Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi provinciali delle case popolari.
Art. 7
1. Per le opere di interesse regionale, fino a quando la Regione non avra' diversamente provveduto, il Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche svolge nel territorio regionale le funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Art. 8
1. Il riscontro degli atti relativi agli impegni e dei titoli di spesa di competenza statale resta affidato, con l'osservanza delle vigenti norme sulla contabilita', di Stato e delle leggi speciali, all'Ufficio di ragioneria presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.
Art. 9
1. Un rappresentante della Regione fara' parte del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nei casi in cui si trattino affari che interessino la Regione.
Art. 10
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione statale dei lavori pubblici in servizio presso gli enti e gli uffici previsti nel presente decreto continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.
2. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su richiesta dell'Amministrazione regionale, puo' essere destinato a prestare servizio presso la Regione personale dei ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici nella posizione di comando, ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive disposizioni.
3. I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale statale comandato a prestare servizio presso la Regione sono comunicati anche all'Amministrazione regionale.
Art. 11
1. Salvo quanto e' disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, la Regione, fino a quando si avvarra' degli uffici statali di cui all'art. 2, versera' annualmente allo Stato una quota delle spese al lordo da esso sostenute per stipendi ed altre competenze al personale degli uffici suddetti, nonche' per il funzionamento dei medesimi.
2. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, previa intesa con l'Amministrazione regionale, detta quota sara' determinata annualmente nella proporzione risultante rispettivamente dall'ammontare delle opere eseguite nell'esercizio precedente nell'ambito della Regione a totale carico o con il contributo dello Stato e delle opere eseguite a totale carico o con il contributo della Regione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 38. - CARLOMAGNO