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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 272-ter Custodia cautelare dei minori

1. I termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 272 sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16.121

Art. 273 Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio

1. Salvo quanto previsto dal tredicesimo comma dell'articolo 272, quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 254 il pretore o il presidente del collegio, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, emette mandato di cattura nei confronti dell'imputato in liberta' se lo stesso si e' dato alla fuga o vi e' concreto pericolo che si dia alla fuga. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna. Nei confronti dell'imputato rimesso in liberta' a seguito di precedente sentenza di assoluzione il giudice, con la sentenza di condanna, emette mandato di cattura anche quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettivita'.

Art. 274 Spese della custodia cautelare

1. Quando l'imputato e' condannato a pena detentiva per il reato per il quale subi' la custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento in carcere.

2. Se la custodia cautelare supera in durata la pena inflitta, sono detratte le spese relative alla maggior durata.

3. All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l'esecuzione della condanna.

Art. 275 Scarcerazione dopo condanna a pena detentiva

1. Con la sentenza di condanna a pena detentiva anche se soggetta ad impugnazione non puo' essere ordinata la scarcerazione dell'imputato, salvo che siano decorsi i termini indicati negli articoli 272 e 272-ter, valutati in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza.

2. Quando pero' si tratta di pena che il giudice dichiara completamente scontata per effetto della custodia cautelare l'imputato e' immediatamente scarcerato.

Art. 276 Condizioni generali per la liberazione di detenuti

1. Non puo' essere disposta la liberazione di una persona detenuta, se la detenzione deve continuare per un altro reato o se la persona stessa deve essere consegnata ad un'altra Autorita'.

2. Chi si trova detenuto per disposizione dell'Autorita' giudiziaria non puo' essere liberato senza ordine scritto, sottoscritto e munito del sigillo d'ufficio, emesso dal pubblico ministero o dal pretore secondo la rispettiva competenza.

Sezione IV. Della rimessione in liberta' e delle misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare

Art. 277 Rimessione in liberta'

1. In ogni stato e grado del procedimento, quando sono venute meno le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, l'imputato in stato di custodia cautelare deve essere rimesso in liberta'.

Art. 278 Principio di proporzionalita'

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 253 il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, dispone con decreto motivato di non emettere il mandato di cattura, di revocare il mandato di cattura non ancora eseguito ovvero di rimettere l'imputato in liberta' quando ritiene, in base ad elementi specifici, che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare gia' sofferta dall'imputato ovvero che, tenuto conto di questa, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena.

Art. 279 Competenza relativa alla rimessione in liberta'

1. Nei procedimenti di competenza del pretore , salvo quanto disposto dall'articolo 280, decide sulla domanda di rimessione in liberta' il pretore ... che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del tribunale durante la istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide secondo la rispettiva competenza il tribunale o la corte d'appello; sulla domanda di rimessione in liberta' proposta in pendenza del ricorso per cassazione decide il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Nei procedimenti di competenza della corte d'assise durante l'istruzione decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio, la sezione istruttoria, e durante il dibattimento, la corte d'assise. Quando l'istruzione e' stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda e' proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il tribunale o la corte.

2. I provvedimenti concernenti la rimessione in liberta' sono dati con ordinanza eccetto il caso che siano dati con la sentenza che definisce il giudizio.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1984, N. 398.

4. Sulla domanda di rimessione in liberta' proposta dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 208 provvede il giudice che ha emesso la sentenza.

Art. 280 Rimessione in liberta' disposta nell'istruzione sommaria

1. Nell'istruzione sommaria la rimessione in liberta' e' disposta con decreto motivato dal pubblico ministero prima della richiesta di citazione ovvero dal pretore nei procedimenti di sua competenza.

2. Nei procedimenti di competenza del tribunale o della Corte di assise il provvedimento continua ad avere effetto anche se l'istruzione sommaria e' trasformata in formale.

3. Se il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accogliere la domanda di rimessione in liberta', trasmettono gli atti con le richieste al giudice istruttore, che provvede a norma dell'articolo 279.

Art. 281

1. Facolta' di impugnazione delle ordinanze sulla rimessione in liberta'.

2. Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla rimessione in liberta' emesse dal pretore nell'istruzione o dal giudice istruttore.

3. Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

4. Si applicano il quarto, il quinto , il sesto e l'ultimo comma dell'articolo 272-bis.

Art. 282 Misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 253, in ogni stato o grado del procedimento il giudice, anziche' emettere il mandato di cattura, dispone con ordinanza l'applicazione di una o piu' delle seguenti misure, se le stesse appaiono sufficienti a tutelare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo 253:

  1. 1) prestazione di cauzione o malleveria;

  2. 2) obbligo di presentazione periodica all'autorita' di polizia giudiziaria specificatamente indicata, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione;

  3. 3) divieto di dimorare in un dato luogo ovvero obbligo di dimorare nel comune di residenza o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia.

2. Se ricorrono le condizioni previste nel comma precedente e il mandato e' gia' stato emesso ovvero l'imputato si trova in stato di custodia cautelare a seguito di convalida di arresto, il pubblico ministero o il pretore, nell'istruzione sommaria, ovvero il giudice, in ogni altro stato e grado di procedimento, dispongono con ordinanza la cessazione della custodia cautelare o la revoca del mandato, se non ancora eseguito, e provvedono a norma del medesimo comma.141

3. Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorita' di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fissera' la propria abitazione, nonche', se prescritto, gli orari e i luoghi in cui sara' quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorita'.141

4. Del provvedimento che impone una o piu' delle misure previste dai commi precedenti e' data immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto all'autorita' giudiziaria di ogni infrazione.

5. L'applicazione delle misure previste nel presente articolo puo' essere richiesta anche dall'imputato; per la competenza a decidere sulla domanda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 279 e 280.

6. Le misure imposte possono essere successivamente modificate d'ufficio o su istanza di parte e sono revocate quando siano venute meno le esigenze cautelari. L'ordinanza che decide sull'applicazione, sulla modifica o sulla revoca di taluna delle misure previste nel presente articolo puo' essere impugnata a norma dell'articolo 281.

7. Nel corso dell'istruzione, quando a seguito di nuove circostanze le misure applicate appaiono inidonee a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o del pretore, emette mandato di cattura.

Art. 283 Scopo ed essenza della cauzione e della malleveria

1. La cauzione e la malleveria sono imposte per assicurare che l'imputato adempia agli obblighi indicati nell'articolo precedente, obbedisca agli ordini dell'Autorita' giudiziaria e si sottometta all'esecuzione della sentenza.

2. La cauzione consiste nel deposito nella Cassa delle ammende di una somma in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero nell'iscrizione di ipoteca su immobili idonei a garantire il doppio della somma iscritta.

3. La malleveria consiste nell'obbligazione che l'imputato assume con il concorso di uno o piu' fideiussori idonei e solidali di pagare la somma stabilita dal giudice nel caso preveduto dall'articolo 292.

Art. 284 Ammontare della cauzione o della malleveria: provvedimento per chi non puo' prestarla

1. L'ammontare della cauzione o della malleveria deve essere fissato in modo che possa costituire per l'imputato un efficace ritegno all'infrazione degli obblighi impostigli.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1988, N. 330.

Art. 285 Decisione sulla idoneita' della cauzione e dei fideiussori - Verbale di ricezione

1. Il giudice decide con ordinanza sulla idoneita' della cauzione e dei fideiussori.

2. La cauzione o la malleveria e' ricevuta con processo verbale compilato dal cancelliere a cio' particolarmente designato nella ordinanza che applica la misura o in quella che riconosce l'idoneita' della cauzione o dei fideiussori.

3. Nello stesso processo verbale i fideiussori devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni.

Art. 286 Provvedimenti nel caso di cessazione o di diminuzione della malleveria

1. Se nel corso del procedimento viene a cessare o risulta diminuita la garanzia relativa alla malleveria, il giudice che ha disposto la misura fa notificare all'imputato l'invito a presentare nel termine di dieci giorni a pena di decadenza uno o piu' fideiussori nuovi con l'avvertimento che, scaduto il termine senza che l'imputato abbia provveduto, si procedera' all'imposizione di misure diverse o, se ne ricorrono le condizioni, all'emissione del provvedimento di cattura.

2. Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permangono gli effetti di quella gia' prestata.

Art. 288 Condizione per la liberazione

1. L'imputato obbligato a prestare la cauzione o la malleveria che si trovi in stato di custodia cautelare non puo' essere liberato prima che tale garanzia sia stata prestata e siano state compiute tutte le formalita' prevedute dagli articoli precedenti.

Art. 289 Notificazioni ai fideiussori

1. Le citazioni all'imputato per presentarsi davanti all'Autorita' giudiziaria sono notificate anche ai fideiussori.

Art. 290 Doveri dei fideiussori nel caso di temuta fuga del liberato

1. Se il fideiussore ha fondato motivo di ritenere che l'imputato sia per darsi alla fuga, deve avvertire immediatamente l'Autorita' giudiziaria che ha disposto l'applicazione della misura, e se in conseguenza di tale avvertimento l'imputato viene arrestato prima che la fuga sia avvenuta, il fideiussore rimane liberato dalla obbligazione di pagare la somma stabilita per la malleveria.

2. Se il giudice riconosce che il fideiussore ha affermato il falso, pronuncia ordinanza con cui lo condanna al pagamento di una somma da lire mille a cinquemila a favore della Cassa delle ammende, ferma rimanendo, la sua obbligazione.

Art. 291 Domanda di sostituzione del fideiussore

1. Il fideiussore che per giustificato motivo non puo' piu' adempiere ai suoi obblighi ha facolta' di chiedere al giudice di essere sostituito da persona da lui presentata che offra non minori garanzie, e il giudice, se ritiene idonea tale persona, puo' con ordinanza provvedere alla sostituzione. Questa libera il precedente fideiussore soltanto per l'avvenire.