Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonche' nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado
Testo in vigore al
Art. 15 Disposizioni particolari concernenti il personale gia' dipendente dal soppresso ente ONAIRC
1. Al personale di ruolo e non di ruolo ispettivo tecnico, direttivo, docente, non docente ed amministrativo - quest'ultimo assegnato ai provveditorati agli studi o, a domanda, alle direzioni didattiche - gia' dipendente dell'ente ONAIRC, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 599, e trasferito allo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 546, viene riconosciuta la posizione giuridica, economica e pensionistica acquisita all'atto del trasferimento, o, se piu' favorevole, quella risultante dalla ricostruzione della carriera ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge 30 marzo 1976, n. 88, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 81 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e successive integrazioni e modifiche, equiparando al servizio prestato nello Stato l'anzianita' maturata nei ruoli di provenienza.
2. Le eventuali differenze tra il trattamento economico maturato al momento del nuovo inquadramento e le retribuzioni derivanti dalla ricostruzione della carriera, sono trasformate in assegni ad personam riassorbibili con gli aumenti individuali e collettivi.
Art. 16 Immissione in ruolo di personale educativo
1. Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 il personale educativo incaricato a tempo indeterminato nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e nelle scuole speciali statali, in servizio nell'anno scolastico 1977-78, e' nominato in ruolo.
2. Il disposto di cui al precedente comma si applica anche al personale educativo nominato con incarico annuale dopo il 12 novembre 1974, in possesso dei requisiti precedentemente richiesti per l'attribuzione dell'incarico, su posti resisi disponibili per dimissioni di incaricati a tempo indeterminato o per altre cause.
3. Al personale educativo si applicano le norme di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 17 Norme particolari per gli istituti di istruzione artistica
1. Negli istituti di istruzione artistica le graduatorie degli aspiranti ad incarichi relativi a discipline per le quali le vigenti disposizioni non richiedono titoli di studio o di abilitazione specifici sono compilate da commissioni provinciali formate secondo criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. Le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere delegate, per le predette graduatorie, ad un capo di istituto di istruzione artistica.
3. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi relativi alle discipline degli istituti di istruzione artistica di cui al precedente comma e' ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo degli istituti, alla commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione formata con i criteri stabiliti dal decreto previsto nel presente articolo.
4. Le dotazioni organiche relative agli insegnamenti delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e le modalita' ed i criteri per determinarle sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei conservatori di musica, delle norme di cui all'articolo 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e per le accademie di belle arti delle norme della legge 31 dicembre 1923, n. 3123, tenuto conto che per queste ultime non potra' essere superato il numero di 80 allievi per ogni insegnamento di ciascun corso.1
Titolo IV. Immissione in ruolo di personale non docente
Art. 18 Immissione in ruolo di personale non docente
1. Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, il personale non insegnante incaricato a tempo indeterminato, ivi compreso il personale contemplato dall'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' nominato in ruolo.
2. Il personale non insegnante immesso in ruolo ai sensi del precedente comma, che risulti eventualmente in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei ruoli provinciali, e' utilizzato preferibilmente negli istituti e scuole in cui funzionino classi di doposcuola o a funzionamento serale, corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento o post-diploma, attivita' di educazione popolare o permanente, altre attivita' comprese nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, attivita' per la realizzazione della scuola a tempo pieno, officine, laboratori o reparti di lavorazione, convitti annessi, aziende, ovvero, per le istituzioni educative, scuole statali, nonche' nei distretti scolastici. Esso e' utilizzato altresi', per il periodo in cui si trova in soprannumero, presso gli uffici delle amministrazioni statali.
3. Il disposto del precedente primo comma si applica anche al personale non docente incaricato della carriera direttiva in servizio nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.
4. I contratti di lavoro subordinato previsti per l'assunzione di modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei artistici sono trasformati in incarichi annuali per un numero di ore di servizio compreso tra le dieci e le venti ore settimanali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.
5. La retribuzione oraria per tali incarichi e' determinata dal Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto dei contratti collettivi di lavoro relativi a categorie analoghe di personale. Essa spetta anche per il periodo estivo sulla base della retribuzione media percepita durante l'anno scolastico.
6. Al predetto personale sono corrisposte, in quanto spettanti, le quote di aggiunta di famiglia.
7. Ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale si applicano le norme relative al personale non docente supplente.
8. L'incarico annuale e' titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi negli anni successivi.
9. I modelli viventi sono nominati a domanda nei ruoli dei bidelli, via via che si rendono liberi i posti, dopo dieci anni di servizio anche non continuativo.
10. Il servizio prestato in qualita' di modelli viventi e' riconosciuto nel ruolo di bidelli ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, quale risulta modificato dall'articolo 19 della presente legge.
Titolo V. Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera del personale non docente.
Art. 19 Riconoscimento del servizio non di ruolo del personale non docente
1. Il primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e' modificato nel senso che il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente nelle scuole od istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il disposto di cui al precedente comma si applica anche al personale non docente della carriera direttiva in servizio nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.
Titolo VI. Norme varie e transitorie
Capo I. Norme concernenti particolari categorie di personale docente
Art. 20 Insegnanti di libere attivita' complementari nelle scuole medie
1. Agli insegnanti delle libere attivita' complementari, confermati in base all'articolo 9 della ordinanza ministeriale 1 luglio 1976, e' riservato il 20 per cento dei posti destinati al conferimento di incarichi al personale non docente di carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.
Art. 21 Insegnanti elementari in servizio nelle segreterie dei circoli didattici
1. Gli insegnanti elementari che siano gia' stati inquadrati o saranno inquadrati nei ruoli provinciali dei segretari ai sensi dell'articolo 28, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, ferma restando la loro assegnazione alle segreterie dei circoli didattici, possono optare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il collocamento permanente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e l'inquadramento nei ruoli provinciali dei segretari.
Art. 22 Personale non di ruolo iscritto nel quadro speciale o nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste
1. Agli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, iscritti nel quadro speciale e nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, e della legge 13 marzo 1958, n. 248, si applicano, qualora siano forniti, ove prescritto, del titolo di abilitazione, le disposizioni che i precedenti articoli 13 e 14 dettano per gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato.
2. Agli insegnanti elementari non di ruolo iscritti nel quadro speciale o nell'albo speciale di cui al precedente primo comma si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 10.
3. Al personale non insegnante non di ruolo iscritto nel medesimo quadro od albo speciale si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 18.
Capo II. Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie
Art. 23 Esoneri e semiesoneri a favore degli insegnanti incaricati di collaborare, con funzioni vicarie, con il direttore didattico o con il preside
1. Gli insegnanti delle scuole materne ed elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica che, eletti ai sensi dell'articolo 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalita' indicate nei successivi commi.
2. Gli insegnanti di scuola materna ed elementare possono ottenere l'autorizzazione all'esonero quando si tratti di circolo didattico con piu' di 80 classi.
3. Gli insegnanti di scuola media possono ottenere la autorizzazione all'esonero, quando si tratti di scuole con piu' di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di scuole con piu' di 35 classi.
4. Gli insegnanti di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, esclusi gli istituti indicati al successivo comma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti e scuole con piu' di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con piu' di 35 classi.
5. Gli insegnanti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura e per le attivita' marinare, nonche' degli istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti con piu' di 40 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con piu' di 30 classi.
6. L'autorizzazione dell'esonero o del semiesonero puo' essere anche disposta, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quando si tratti di scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola, corsi di scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino sperimentazioni autorizzate dal Ministero o adottino doppi turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate.
7. Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero puo' essere autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei corsi serali o per lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside.
8. Un ulteriore semiesonero puo' essere autorizzato nelle scuole funzionanti con un elevato numero di classi, fatta eccezione per quelle di cui al precedente sesto comma, per ogni trenta classi in piu' rispetto al numero di classi previsto dai precedenti commi terzo e quarto.
9. Nei circoli didattici affidati in reggenza l'autorizzazione dell'esonero puo' essere disposta a prescindere dal numero delle classi funzionanti.
Art. 24 Intervento delle organizzazioni sindacali
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale si costituisce una commissione sindacale di cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei sindacati piu' rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative.
2. Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in ordine alle materie sotto indicate, convoca prima la commissione di cui al precedente comma, per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali ai quali intende attenersi per l'adeguamento dei medesimi, le nomine in ruolo del personale docente, educativo e non docente, la mobilita' di detto personale, la formazione delle graduatorie di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e le procedure di conferimento degli incarichi.
3. La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dal provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.
4. I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli atti utili alla determinazione degli elementi conoscitivi e dei criteri generali di cui al secondo comma.
5. Le graduatorie compilate per il conferimento di incarichi o ad altri fini saranno pubblicate dai provveditori agli studi in tutte le scuole sede di distretto o in scuole opportunamente scelte ed in tempo utile indicate.
Titolo VII. Norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo
Art. 25 Reclutamento di personale insegnante ed educativo e conseguimento dell'abilitazione
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il reclutamento del personale insegnante ed educativo e il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono disciplinati in conformita' a quanto previsto negli articoli successivi.
Art. 26 Accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo
1. L'accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso e dell'eventuale titolo di abilitazione.
2. I concorsi sono banditi con frequenza non superiore al biennio in relazione al numero dei posti che si prevedono vacanti e disponibili per l'anno o per il biennio cui si riferisce il concorso e che possono essere maggiorati fino al dieci per cento, qualora se ne verifichi la disponibilita' all'atto della conclusione del concorso.
Art. 27 Concorsi per il reclutamento del personale
1. I concorsi si svolgono nella forma decentrata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
2. Possono essere decentrati a livello provinciale anche i concorsi per il personale insegnante della scuola media.
Art. 28 Disposizioni sulle commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalita' e alle materie dei singoli concorsi, da:
a) un presidente, scelto fra i professori universitari o fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
b) da due membri scelti fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso.
2. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione e' integrata con altri tre membri, da scegliere tra il personale docente di cui alla precedente lettera b) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce sin dalle prove scritte in sottocommissioni.
3. Tutti i componenti delle commissioni sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di attivita' delle commissioni stesse.
4. I lavori delle commissioni si svolgono in maniera continuativa.
5. Per i concorsi su scala provinciale hanno la precedenza nella
nomina i commissari che non risiedono ne' insegnano nella provincia.
Art. 29 Modalita' ed effettuazione dei concorsi
1. I concorsi constano di una o piu' prove scritte o pratiche, di una prova orale e di un tirocinio della durata di un anno scolastico.
2. Sara' stabilita piu' di una prova scritta o pratica soltanto quando la classe di concorso comprenda piu' insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
3. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonche' i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
4. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli.
5. Sia nei concorsi per il personale insegnante sia in quelli per il
personale educativo, superano le prove scritte o pratiche i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 28 quarantesimi.
6. Per i candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria e artistica e a posti di insegnante nelle scuole materne l'esito positivo con votazione non inferiore a 28 quarantesimi delle prove scritte o pratiche e della prova orale del concorso ha anche valore abilitante.
Art. 30 Determinazione delle graduatorie e modalita' di effettuazione del tirocinio pratico
1. Terminate le prove scritte o pratiche e la prova orale, si da' luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
2. Sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove scritte o pratiche e nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli viene compilata una graduatoria di merito, alla quale si fa ricorso per la copertura dei posti messi a concorso in base all'articolo 26 e resisi vacanti in seguito a rinunce o decadenze entro sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi dei vincitori.
3. Nei casi di parita' di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.
4. I candidati che si sono collocati utilmente nella graduatoria di merito, in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono ammessi ad un tirocinio pratico guidato della durata di un anno scolastico anche immediatamente successivo al periodo cui si riferisce il concorso, da svolgere in posti disponibili per il personale non di ruolo, da determinare prima del conferimento degli incarichi.
5. Le modalita' per l'assegnazione dei posti e per lo svolgimento del tirocinio sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
6. Ai fini della validita' del tirocinio medesimo il servizio
effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.
7. Il tirocinio consiste, nei concorsi per il personale insegnante, nello svolgimento dell'insegnamento e delle altre attivita' non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in relazione alla cattedra o al posto cui si riferisce il concorso; nei concorsi per il personale educativo, esso consiste nello svolgimento delle attivita' proprie della funzione educativa.
8. Il programma del tirocinio medesimo - che sara' stabilito con l'ordinanza di cui al precedente quinto comma - comprendera' altresi', sia per il personale insegnante sia per il personale educativo, ricerche individuali o di gruppo e seminari di studio, sotto la guida delle commissioni di cui ai successivi commi undicesimo e quattordicesimo.
9. Tali attivita', anche collegate alla concreta esperienza di insegnamento che svolgono i tirocinanti, hanno lo scopo di favorire l'approfondimento culturale e didattico delle discipline oggetto di insegnamento, la conoscenza dei problemi fondamentali dell'educazione e lo sviluppo delle capacita' professionali.
10. Esse avranno una durata non inferiore alle centosessanta ore. Solo per gravi e giustificati motivi potra' essere consentita la presenza per un numero di ore comunque non inferiore a centoventi, al di sotto del quale il tirocinio sara' ripetuto l'anno successivo.
11. Sovrintende al tirocinio dei candidati dei concorsi per il personale insegnante una commissione di norma a livello di distretto scolastico, presieduta da un ispettore tecnico centrale o periferico o da un preside o direttore didattico e composta da altri membri scelti fra il personale insegnante di ruolo, avuto riguardo alle finalita' e alle materie dei singoli concorsi.
12. I componenti la commissione sono nominati di norma dal provveditore agli studi e scelti nell'elenco di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
13. Al termine del tirocinio la commissione formula un giudizio motivato sulla base degli elementi direttamente acquisiti durante il tirocinio stesso e di quelli che il direttore didattico o preside della scuola presso cui esso e' stato svolto fornisce, sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
14. Sovrintende al tirocinio dei concorsi per il personale educativo una commissione, da costituire nell'ambito di ciascuna istituzione educativa, presieduta dal rettore o dalla direttrice e composta da altri due membri scelti tra gli istitutori o istitutrici di ruolo.
15. Al termine del tirocinio la commissione, sulla base degli elementi direttamente acquisiti durante il tirocinio stesso, formula un giudizio motivato.
16. Avverso il giudizio delle commissioni di cui ai precedenti commi tredicesimo e quindicesimo e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione orizzontale competente per settore di scuola del consiglio scolastico provinciale, nel caso trattasi di concorsi provinciali, ovvero al Ministro della pubblica istruzione che decide definitivamente sentito il consiglio del contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nel caso trattasi di concorsi regionali, interregionali o nazionali.
17. Ai membri delle commissioni esaminatrici spettano i compensi di cui all'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sostituito dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1974, n. 358.
18. Ai candidati si applica durante il periodo di tirocinio il trattamento giuridico ed economico del personale incaricato annuale.
19. I candidati che conseguono un giudizio positivo sono nominati in ruolo, con assegnazione della sede di titolarita'.
20. Il personale nominato in ruolo ai sensi del precedente comma e esonerato dal periodo di prova.
Art. 31 Disposizioni particolari sulla compilazione delle graduatorie
1. Le graduatorie di merito saranno comunque compilate in tempo utile per dare inizio al tirocinio in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico.
2. A tal fine, e perche' tutte le fasi del concorso possano svolgersi nel periodo previsto, il bando prevedera' uno scadenzario delle principali operazioni.
3. Il Ministro della pubblica istruzione e' tenuto ad intervenire tempestivamente per assicurare il rispetto delle scadenze.
Art. 32 Disposizioni transitorie
1. Restano ferme, fino all'approvazione della riforma della scuola secondaria superiore e dell'Universita', le norme vigenti in materia di assunzione per gli insegnamenti di natura tecnica, professionale ed artistica, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Art. 33 Norme transitorie ed abrogative
1. Per quanto non previsto dalle norme del presente titolo si applicano le precedenti disposizioni in materia, in quanto non incompatibili.
2. E' abrogata la sezione II del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
3. Sono abrogate le norme di cui alle leggi 6 dicembre 1971, n. 1074, e 14 agosto 1974, n. 358, che disciplinano il conseguimento della abilitazione all'insegnamento.
Titolo VIII. Relazione al parlamento e copertura finanziaria
Art. 34 Relazione al Parlamento
1. Il Governo presenta ogni biennio una relazione al Parlamento relativa alla situazione degli organici nella scuola e alle previsioni relative.
Art. 35 Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1978 e successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 1978
PERTINI
ANDREOTTI - PEDINI - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO