Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 526 del 1989
Massime (1)
Massima n. 24528
- Ferrovie dello stato
- Sanzioni disciplinari
- Destituzione di diritto del dipendente
- Previo procedimento disciplinare
- Omessa previsione
- Denunciata violazione dell'art. 3 Cost.
- Sopravvenuta normativa
- Necessità di nuovo esame della rilevanza
- Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Leggi la massima
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perché effettui un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 119 della legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale ferroviario), nella parte in cui prevede la destituzione di diritto del dipendente senza che si faccia luogo a previo procedimento disciplinare, tenuto conto che, a seguito della riforma di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, la materia disciplinare dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato è regolata dalla contrattazione collettiva e che risulta entrato in vigore il 5 febbraio 1988 il contratto nazionale di lavoro 1987/1989, con regolamentazione 'ex novo' della materia. - V. S. n. 971/1988 con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme analoghe a quella impugnata. red.: M. Maiella
Norme impugnate
- art. 119 legge 26 marzo 1958, n. 425
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale ferroviario), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Trevisiol Armando e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Trevisiol Armando e l'Ente Ferrovie dello Stato è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale ferroviario), nella parte in cui prevede la destituzione di diritto del dipendente senza che si faccia luogo a previo procedimento disciplinare, per contrasto con l'art. 3 Cost.;
punto 2
Considerato che la Corte ha già dichiarato, con sentenza n. 971 del 1988, l'illegittimità costituzionale di norme analoghe a quella impugnata;
che peraltro, a seguito della riforma di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, la materia disciplinare dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato è regolata, ai sensi dell'art. 21 della stessa legge, dalla contrattazione collettiva;
che, risultando essere entrato in vigore il 5 febbraio 1988 il relativo contratto nazionale di lavoro 1987/1989 con regolamentazione ex novo della materia, si impone la restituzione degli atti al giudice a quo perché effettui un nuovo esame della rilevanza della questione nella fattispecie oggetto del giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Venezia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze