Sez. 2, Sentenza n. 26807 del 06/10/2025 (Rv. 676246-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Procedimenti ex l. n. 184 del 1983 - Difensore d'ufficio del genitore insolvente - Ambito di applicazione dell'art. 143, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 - Corte cost, sent. n. 58 del 2025 - Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Necessità - Esclusione - Fondamento. PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO
In tema di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti previsti dalla l.n. 184 del 1983, al difensore d'ufficio del genitore insolvente spettano anticipazione e liquidazione a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, alla luce della sentenza n. 58 del 2025 della Corte costituzionale, senza necessità di presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La difesa d'ufficio, infatti, è ontologicamente diversa dal patrocinio a spese dello Stato essendo volta ad assicurare una difesa effettiva ai soggetti coinvolti in uno dei giudizi per i quali il legislatore ha previsto l'indefettibilità di una difesa tecnica mentre il patrocinio a spese dello Stato ha la funzione di garantire l'accesso alla giustizia dei non abbienti.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 143 com. 1 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)