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Sez. L, Sentenza n. 3189 del 26/10/1974 (Rv. 371682 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE - ESONERO DEL LAVORATORE - SPESE DI CONSULENZA TECNICA ANTICIPATA DALL' INPS - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1974-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371682-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE - ESONERO DEL LAVORATORE - SPESE DI CONSULENZA TECNICA ANTICIPATA DALL' INPS - APPLICABILITA.*

L'Onere delle spese della consulenza tecnica non si sottrae alla comune disciplina delle spese processuali. Pertanto nell'esonero della condanna al pagamento delle spese di giudizio, disposto a favore del lavoratore assicurato dall'art 57 della legge 30 aprile 1969, n 153, debbono intendersi comprese le spese di consulenza tecnica anticipate dall' istituto nazionale della previdenza sociale. (Conf 2278'72, mass n 359617).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)