Sez. 1, Sentenza n. 487 del 24/03/1965 (Rv. 310870 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA - DI CONDANNA GENERICA - PROVA DEL DANNO - ESTREMI - FATTISPECIE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA - DI CONDANNA GENERICA - PROVA DEL DANNO - ESTREMI - FATTISPECIE.*
La condanna generica al risarcimento del danno non presuppone l'Obbligo del creditore di fornire una prova specifica e rigorosa del danno subito, ma puo essere pronunciata in esito ad un accertamento delibativo e sommario, da cui risulti che l'inadempimento di una obbligazione o il ritardo nell'adempimento della medesima si presenti, nella sua essenza, come potenzialmente produttivo di danno (danno in re ipsa), il che puo essere desunto anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilita, dalle circostanze risultanti nel giudizio relativo all'an debeatur, salva la esclusione, in concreto, di ogni ragione di danno in Sede di liquidazione. Non adempie, pertanto, all'Obbligo della motivazione il giudice di merito che si limiti ad affermare che l'attore non abbia fornito alcuna prova di avere subito qualche pregiudizio dalla violazione contrattuale, senza indagare se il danno non fosse in re ipsa. (V. 2686/63, 2138/61, 2318/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)