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Sez. 6, Sentenza n. 306 del 10/12/2025 Cc. (dep. 07/01/2026) Rv. 289159-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE | Deduzione di una invalidità processuale che è possibile far valere con mezzo di impugnazione ordinario - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289159-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE

In tema di revisione, è inammissibile la richiesta finalizzata a far valere l'invalidità di un atto processuale che si sarebbe dovuta dedurre con un mezzo di impugnazione ordinario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento fondata su motivi attinenti all'espressione di volontà dell'imputato, trattandosi di vizio deducibile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)