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Sez. 1, Sentenza n. 2696 del 26/07/1968 (Rv. 335255 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL GIUDICE IMPEDITO - INSUSSISTENZA DEL VIZIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335255-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL GIUDICE IMPEDITO - INSUSSISTENZA DEL VIZIO - CONDIZIONI.*

Non e nulla la sentenza per mancata sottoscrizione di un giudice impedito, ove la menzione dell'impedimento sia fatta prima della sottoscrizione degli altri componenti del collegio. (nella specie, e stato ritenuto sufficiente un semplice richiamo prima della sottoscrizione dei componenti del collegio, richiamo ripetuto, con la specificazione dell'impedimento, dopo le firme dei componenti del collegio stesso).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)