Sez. 1, Sentenza n. 2739 del 27/04/1985 (Rv. 440514 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - RIFIUTO DELLA PARTE DI PRESTARSI ALLA PROVA EMATOLOGICA - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - RIFIUTO DELLA PARTE DI PRESTARSI ALLA PROVA EMATOLOGICA - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO.*
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, e per il caso in cui sia stata disposta la cosiddetta prova ematologica, la facoltà della parte di sottrarsi ai prelievi che si rendano necessari per la suddetta prova non esclude che il relativo rifiuto, alla stregua delle motivazioni addotte, possa essere valutato dal giudice del merito quale elemento di convincimento, ai sensi dell'art. 116 secondo comma cod. proc. civ.. (V 6400/80, mass n 410149).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)