Sez. 3, Sentenza n. 4155 del 04/02/1985 Ud. (dep. 06/05/1985) Rv. 168958 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CAVE - SBANCAMENTO DEL TERRENO - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: RITENUTA RILEVANZA DELLO SCOPO.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CAVE - SBANCAMENTO DEL TERRENO - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: RITENUTA RILEVANZA DELLO SCOPO.*
In tema di apertura o coltivazione di una cava, lo sbancamento del terreno non è soggetto a concessione del sindaco come, invece, lo è quello realizzato per finalità edilizie. Nè tale fine è irrilevante, in quanto esso, quale elemento soggettivo, integra un elemento costitutivo, e quindi necessario del reato urbanistico, non confinato nella sfera psicologica dell'agente, ma materializzato dalle modalità dell'Azione stessa ovvero dello scavo, nel senso che esse, di per sè, debbono obiettivamente rivelare precise finalità edilizie, sicché la Forma e la profondità dello scavo medesimo, la destinazione edilizia della zona inducano a escludere la contrapposta ipotesi di uno sconvolgimento del terreno per altri Usi che non preludano ad un'opera edilizia. (fattispecie relativa a rigetto di ricorso con il quale il P.m. aveva sostenuto la sussistenza del reato edilizio per lo sbancamento del terreno, affermando l'irrilevanza del fine edilizio, poiché questo costituisce elemento non essenziale nella struttura del reato, bensì conseguenza, futura ed incerta, dell'Azione). (V mass n 160990; (V mass n 158048; (V mass n 158201).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)