Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)
Testo in vigore al
Art. 25 Rilascio di un visto con validità territoriale limitata
1. I visti con validità territoriale limitata sono rilasciati eccezionalmente nei seguenti casi:
a) quando, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, lo Stato membro interessato ritiene necessario:
i) derogare al principio dell’adempimento delle condizioni di ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen;
ii) rilasciare un visto nonostante l’opposizione al rilascio di un visto uniforme manifestata dallo Stato membro consultato a norma dell’articolo 22; oppure
iii) rilasciare un visto per motivi di urgenza benché non abbia avuto luogo la consultazione preliminare a norma dell’articolo 22;
ovvero
b) quando, per motivi ritenuti giustificati dal consolato, è rilasciato un nuovo visto per un soggiorno durante lo stesso periodo di 180 giorni a un richiedente che, al di là di questo periodo di 180 giorni, ha già utilizzato un visto uniforme o un visto con validità territoriale limitata per un soggiorno di 90 giorni;
2. Un visto con validità territoriale limitata è valido per il territorio dello Stato membro di rilascio. In via eccezionale può essere valido per il territorio di più Stati membri, fatto salvo il consenso di ciascuno degli Stati membri interessati.
3. Se il richiedente possiede un documento di viaggio non riconosciuto da uno o più Stati membri, ma non tutti, è rilasciato un visto valido per il territorio degli Stati membri che riconoscono il documento di viaggio. Nel caso in cui lo Stato membro di rilascio non riconosca il documento di viaggio del richiedente, il visto rilasciato è valido solo per quello Stato membro.
4. Se il visto con validità territoriale limitata è stato rilasciato nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le autorità centrali dello Stato membro di rilascio procedono, senza indugio e secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento VIS, alla trasmissione delle informazioni rilevanti alle autorità centrali degli altri Stati membri.
5. I dati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento VIS sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio del visto.
Art. 26 Rilascio di un visto di transito aeroportuale
1. Il visto di transito aeroportuale è valido per il transito nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri.
2.
Fermo restando l’articolo 12, lettera a), il periodo di validità del visto comprende una «franchigia» supplementare di quindici giorni.
Gli Stati membri possono decidere di non concedere tale franchigia per motivi di ordine pubblico o in ragione delle relazioni internazionali di uno degli Stati membri.
3. Fatto salvo l’articolo 12, lettera a), i visti di transito aeroportuale multipli possono essere rilasciati con un periodo di validità massima di sei mesi.
4. Nell’adozione della decisione sul rilascio di visti di transito aeroportuale multipli sono rilevanti, in particolare, i seguenti criteri:
a) la necessità del richiedente di transitare frequentemente e/o regolarmente; e
b) l’integrità e l’affidabilità del richiedente, in particolare la correttezza nell’uso di precedenti visti uniformi, visti con validità territoriale limitata o visti di transito aeroportuale, la sua situazione economica nel suo paese d’origine e l’effettiva intenzione di proseguire il viaggio.
5. Se il richiedente deve essere in possesso di un visto di transito aeroportuale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, il visto di transito aeroportuale è valido solo per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
6. I dati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento VIS sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio del visto.
Art. 27 Modalità di compilazione del visto adesivo
1. Una volta compilato il visto adesivo, vengono inserite le diciture obbligatorie di cui all’allegato VII ed è completata la zona a lettura ottica, come previsto nel documento ICAO 9303, parte 2.
2. Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona «annotazioni» del visto adesivo, che non devono costituire doppioni delle diciture obbligatorie di cui all’allegato VII.
3. Tutte le diciture sul visto adesivo sono stampate e i visti adesivi stampati non possono recare correzioni o cancellature manuali.
4. I visti adesivi possono essere compilati a mano solo in caso di forza maggiore per problemi di natura tecnica. I visti adesivi compilati manualmente non possono recare correzioni o cancellature.
5. In caso di compilazione manuale di un visto adesivo a norma del paragrafo 4 del presente articolo, questa informazione è inserita nel VIS conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera k), del regolamento VIS.
Art. 28 Annullamento di un visto adesivo già compilato
1. Se si individua un errore nel visto adesivo prima di apporlo sul documento di viaggio, il visto adesivo è annullato.
2. Se si individua un errore dopo aver apposto il visto adesivo sul documento di viaggio, il visto adesivo è annullato barrandolo con una croce decussata in inchiostro indelebile e si procede all’apposizione di un nuovo visto su un’altra pagina.
3. Se si individua un errore dopo che i dati rilevanti sono stati inseriti nel VIS conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento VIS, l’errore è rettificato a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
Art. 29 Apposizione di un visto adesivo
1. Il visto adesivo stampato, recante i dati di cui all’articolo 27 e all’allegato VII, è apposto sul documento di viaggio conformemente alle disposizioni di cui all’allegato VIII.
2. Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il documento di viaggio del richiedente, è utilizzato il foglio separato per l’apposizione del visto.
3. In caso di apposizione del visto adesivo sul foglio separato per l’apposizione del visto, questa informazione è inserita nel VIS conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera j), del regolamento VIS.
4. I visti individuali rilasciati alle persone figuranti sul documento di viaggio del richiedente sono apposti su tale documento di viaggio.
5. Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il documento di viaggio su cui figurano tali persone, il visto adesivo individuale è apposto sui fogli separati per l’apposizione di un visto.
Art. 30 Diritti derivati dal rilascio di un visto
Il possesso di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata non conferisce un diritto automatico di ingresso.
Art. 31 Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri
1. Uno Stato membro può chiedere che le proprie autorità centrali siano informate sui visti rilasciati dai consolati di altri Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini, salvo in caso di visti di transito aeroportuale.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’introduzione o il ritiro della richiesta di tali informazioni prima che detta misura diventi applicabile. Tali informazioni sono comunicate anche nell’ambito della cooperazione locale Schengen all’interno della giurisdizione interessata.
3. La Commissione informa gli Stati membri di tali notifiche.
4. A decorrere dalla data di cui all’articolo 46 del regolamento VIS, le informazioni sono trasmesse conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, di tale regolamento.
Art. 32 Rifiuto di un visto
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, il visto è rifiutato:
a) quando il richiedente:
i) presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato;
ii) non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;
iii) non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
iv) abbia già soggiornato per 90 giorni nell’arco del periodo di 180 giorni in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;
v) è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;
vi) sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, quale definita all’articolo 2, paragrafo 19, del codice frontiere Schengen, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, sia segnalato nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione per gli stessi motivi; oppure
vii) non dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;
oppure
b) qualora vi siano ragionevoli dubbi sull’autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull’affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.
2. La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all’allegato VI.
3. I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell’allegato VI.
4. Nei casi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, il consolato dello Stato membro rappresentante informa il richiedente della decisione presa dallo Stato membro rappresentato.
5. Le informazioni sui visti rifiutati sono inserite nel VIS conformemente all’articolo 12 del regolamento VIS.
Capo V. Modifica di un visto già rilasciato
Art. 33 Proroga
1. Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno, in relazione a un visto rilasciato sono prorogati qualora l’autorità competente di uno Stato membro ritenga che un titolare del visto abbia dimostrato l’esistenza di motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato. Tale proroga è concessa a titolo gratuito.
2. Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno in relazione a un visto rilasciato possono essere prorogati qualora il titolare del visto dimostri l’esistenza di ragioni personali serie che giustifichino la proroga del periodo di validità o della durata del soggiorno. Tale proroga dà luogo alla riscossione di un diritto pari a 30 EUR.
3. Salvo diversa decisione dell’autorità che dispone la proroga del visto, la validità territoriale del visto prorogato rimane uguale a quella del visto originario.
4. L’autorità competente a prorogare il visto è quella dello Stato membro sul cui territorio si trova il cittadino del paese terzo al momento della richiesta della proroga.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità competenti per la proroga dei visti.
6. La proroga del visto assume la forma di un visto adesivo.
7. Le informazioni sul visto prorogato sono inserite nel VIS conformemente all’articolo 14 del regolamento VIS.
Art. 34 Annullamento e revoca
1. Un visto è annullato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non erano soddisfatte al momento del rilascio, in particolare se vi sono fondati motivi per ritenere che il visto sia stato ottenuto in modo fraudolento. Un visto è annullato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere annullato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate dell’annullamento.
2. Un visto è revocato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non sono più soddisfatte. Un visto è revocato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere revocato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate della revoca.
3. Un visto può essere revocato su richiesta del suo titolare. Le autorità competenti dello Stato membro di rilascio del visto sono informate di tale revoca.
4. La mancata presentazione da parte del titolare, alla frontiera, di uno o più dei documenti giustificativi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, non dà automaticamente origine a una decisione di annullamento o di revoca del visto.
5. In caso di annullamento o revoca, è apposto sul visto il timbro «ANNULLATO» o «REVOCATO» e l’elemento otticamente variabile della vignetta visto, l’elemento di sicurezza «effetto immagine latente» e la scritta «visto» sono annullati cancellandoli.
6. La decisione di annullamento o di revoca di un visto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all’allegato VI.
7. Un titolare il cui visto sia stato annullato o revocato ha il diritto di presentare ricorso, a meno che il visto sia stato revocato su sua richiesta conformemente al paragrafo 3. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione in merito all’annullamento o alla revoca e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell’allegato VI.
8. Le informazioni su un visto annullato o revocato sono inserite nel VIS conformemente all’articolo 13 del regolamento VIS.
Capo VI. Visti rilasciati alle frontiere esterne
Art. 35 Visti chiesti alle frontiere esterne
1. In casi eccezionali, i visti possono essere rilasciati ai valichi di frontiera se:
a) il richiedente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c), d) ed e), del codice frontiere Schengen;
b) il richiedente non ha avuto modo di chiedere un visto anticipatamente e presenta, su richiesta, documenti giustificativi comprovanti l’esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d’ingresso, e
c) il ritorno del richiedente nel paese di origine o di residenza ovvero il suo transito attraverso Stati diversi dagli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen è considerato sicuro.
2. Quando un visto è chiesto alle frontiere esterne si può derogare all’obbligo per il richiedente di disporre di un’assicurazione sanitaria di viaggio se tale assicurazione non è disponibile al valico di frontiera o per motivi umanitari.
3. Un visto rilasciato alle frontiere esterne è un visto uniforme che autorizza il titolare a un soggiorno di una durata massima di quindici giorni, a seconda dello scopo e delle condizioni del soggiorno previsto. In caso di transito, la durata del soggiorno autorizzato corrisponde al tempo necessario per il transito.
4. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen, le autorità responsabili del rilascio del visto alla frontiera possono emettere, a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, un visto con validità territoriale limitata al solo Stato membro di rilascio.
5.
Ai cittadini di paesi terzi che rientrano nella categoria di persone per le quali è richiesta la consultazione preliminare ai sensi dell’articolo 22 non viene, in linea di principio, rilasciato un visto alla frontiera esterna.
Tuttavia, in casi eccezionali, per queste persone può essere emesso alla frontiera un visto con validità territoriale limitata allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a).
6. Oltre ai motivi di rifiuto del visto previsti all’articolo 32, paragrafo 1, il visto è rifiutato al valico di frontiera se non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
7. Si applicano le disposizioni sui motivi e sulla notifica dei rifiuti e sul diritto di ricorso di cui all’articolo 32, paragrafo 3, e all’allegato VI.
Art. 36 Visti rilasciati alla frontiera esterna a marittimi in transito
1. A un marittimo che deve essere in possesso di un visto per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri può essere rilasciato un visto ai fini del transito alla frontiera se:
a) soddisfa le condizioni di cui all’articolo 35, paragrafo 1; e
b) attraversa la frontiera in questione per l’imbarco, il reimbarco o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavorerà o ha lavorato in qualità di marittimo.
2. Prima di rilasciare un visto alla frontiera a un marittimo in transito, le autorità nazionali competenti si conformano alle norme di cui all’allegato IX, parte 1, e accertano l’avvenuto scambio delle necessarie informazioni concernenti il marittimo in questione mediante il modulo per i marittimi in transito, quale riportato nell’allegato IX, parte 2, debitamente compilato.
3. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5.
Titolo IV. Gestione amministrativa e organizzazione
Art. 37 Organizzazione del servizio visti
1.
Gli Stati membri sono competenti per l’organizzazione del servizio visti dei loro consolati.
Per evitare qualsiasi riduzione del livello di vigilanza e per proteggere il personale da pressioni a livello locale, sono istituiti, ove opportuno, sistemi di rotazione per il personale che tratta direttamente con i richiedenti. È prestata particolare attenzione a introdurre chiare strutture di lavoro e precise assegnazioni/divisioni delle responsabilità in relazione all’adozione delle decisioni finali relative alle domande. L’accesso alla consultazione del VIS o del SIS e ad altre informazioni riservate è ristretto a un numero limitato di membri del personale debitamente autorizzati. Sono adottate misure appropriate per impedire l’accesso non autorizzato a tali banche dati.
2. La conservazione e l’uso dei visti adesivi sono soggetti ad adeguate misure di sicurezza per evitare frodi o perdite. Ogni consolato tiene una contabilità della sua scorta di visti adesivi e registra come è stato utilizzato ciascun visto adesivo.
3.
I consolati degli Stati membri tengono archivi delle domande. Ogni fascicolo individuale contiene il modulo di domanda, copie dei documenti giustificativi rilevanti, verbali relativi ai controlli effettuati e il numero di riferimento dei visti rilasciati, per consentire al personale di ricostruire, all’occorrenza, l’iter della decisione presa in merito alla domanda.
Il termine di archiviazione delle pratiche di domanda individuali è di un minimo di due anni dalla data della decisione sulla domanda di cui all’articolo 23, paragrafo 1.
Art. 38 Risorse per l’esame delle domande e il controllo dei consolati
1. Gli Stati membri predispongono personale adeguato e in numero sufficiente per svolgere le mansioni di esame delle domande, in modo tale da garantire una qualità ragionevole e armonizzata del servizio al pubblico.
2. I locali rispondono a determinati requisiti di adeguatezza funzionale e prevedono appropriate misure di sicurezza.
3. Le autorità centrali degli Stati membri provvedono a una formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello locale, e a esse spetta fornire a tale personale informazioni complete, precise e aggiornate sulla legislazione comunitaria e nazionale pertinente.
4. Le autorità centrali degli Stati membri assicurano un controllo frequente e adeguato delle modalità di esame delle domande e adottano provvedimenti correttivi qualora siano rilevate violazioni delle disposizioni del presente regolamento.
Art. 39 Condotta del personale
1. I consolati degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente.
2. Il personale consolare, nell’esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.
3. Nello svolgimento delle sue mansioni il personale consolare non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali.
Art. 40 Forme di cooperazione
1. Ciascuno Stato membro è responsabile dell’organizzazione delle procedure connesse alle domande. In linea di principio, le domande sono presentate al consolato di uno Stato membro.
2. Gli Stati membri:
a) dotano del materiale necessario per il rilevamento degli identificatori biometrici i loro consolati e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera nonché gli uffici dei loro consoli onorari, qualora ricorrano a essi, per il rilevamento degli identificatori biometrici conformemente all’articolo 42; e/o
b) cooperano con uno o più altri Stati membri, nell’ambito della cooperazione locale Schengen o tramite altri contatti appropriati, in forma di rappresentanza limitata, coubicazione o tramite un centro comune per la presentazione delle domande conformemente all’articolo 41.
3. In particolari circostanze o per motivi attinenti alla situazione locale, come nel caso in cui:
a) il numero dei richiedenti è tale da non consentire la raccolta delle domande e dei dati che deve essere organizzata in maniera tempestiva e in condizioni adeguate; o
b) non è possibile garantire diversamente una buona copertura territoriale del paese terzo interessato;
e nei casi in cui le forme di cooperazione di cui al paragrafo 2, lettera b), non risultino appropriate per lo Stato membro in questione, uno Stato membro, in ultima istanza, può cooperare con un fornitore esterno di servizi, conformemente all’articolo 43.
4. Fatto salvo il diritto di convocare il richiedente per un colloquio, previsto all’articolo 21, paragrafo 8, la scelta di un tipo di organizzazione non comporta l’obbligo, per il richiedente, di presentarsi di persona in più di una sede per presentare una domanda.
5. Gli Stati membri notificano alla Commissione le modalità con cui intendono organizzare le procedure connesse alle domande in ciascuna rappresentanza consolare.
Art. 41 Cooperazione tra Stati membri
1. Se prevale l’opzione della coubicazione, il personale dei consolati di uno o più Stati membri espleta le procedure connesse alle domande (compreso il rilevamento degli identificatori biometrici) presso il consolato di un altro Stato membro e condivide le attrezzature di quest’ultimo. Gli Stati membri interessati decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione della coubicazione, nonché la quota di diritti per la concessione dei visti dovuta allo Stato membro di cui viene utilizzato il consolato.
2. Se prevale l’opzione dei centri comuni per la presentazione delle domande, il personale dei consolati di due o più Stati membri è riunito in un unico edificio per consentire ai richiedenti di presentare le loro domande (identificatori biometrici compresi). I richiedenti sono indirizzati verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda e per la decisione sul merito. Gli Stati membri decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale cooperazione, nonché la ripartizione dei costi tra gli Stati membri partecipanti. Un solo Stato membro è responsabile dei contratti per quanto riguarda la logistica e le relazioni diplomatiche con il paese ospitante.
3. Nell’eventualità che cessi la cooperazione con altri Stati membri, gli Stati membri assicurano la continuità del servizio completo.
Art. 42 Ricorso ai consoli onorari
1. I consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere uno o tutti i compiti di cui all’articolo 43, paragrafo 6. Sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
2. Qualora il console onorario non sia funzionario di uno Stato membro, lo svolgimento di tali compiti è conforme ai requisiti riportati nell’allegato X, fatta eccezione per le disposizioni di cui alla parte D, lettera c), di detto allegato.
3. Qualora il console onorario sia funzionario di uno Stato membro, lo Stato membro interessato provvede affinché siano applicati requisiti comparabili a quelli che verrebbero applicati se i compiti fossero svolti dal suo consolato.
Art. 43 Cooperazione con fornitori esterni di servizi
1. Gli Stati membri si adoperano per cooperare con un fornitore esterno di servizi assieme a uno o più Stati membri, fatte salve le norme in materia di appalti pubblici e concorrenza.
2. La cooperazione con un fornitore esterno di servizi si basa su uno strumento giuridico conforme ai requisiti riportati nell’allegato X.
3. Gli Stati membri si scambiano informazioni, nel quadro della cooperazione locale Schengen, sulla selezione dei fornitori esterni di servizi e sulla definizione delle modalità e delle condizioni dei rispettivi strumenti giuridici.
4. L’esame delle domande, i colloqui (se del caso), la decisione sulle domande e la stampa e l’apposizione dei visti adesivi competono esclusivamente al consolato.
5. I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al VIS. L’accesso al VIS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato.
6. Un fornitore esterno di servizi può essere autorizzato a svolgere uno o più dei seguenti compiti:
a) fornire informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto e sui moduli di domanda;
b) informare il richiedente dei documenti giustificativi richiesti, sulla scorta di una lista di controllo;
c) raccogliere dati e domande (fra cui gli identificatori biometrici) e trasmettere la domanda al consolato;
d) riscuotere i diritti per i visti;
e) gestire gli appuntamenti dei richiedenti che devono presentarsi di persona al consolato o presso il fornitore esterno di servizi;
f) ritirare i documenti di viaggio, compresa, se del caso, la notificazione del rifiuto, presso il consolato e restituirli al richiedente.
7. Nel selezionare un fornitore esterno di servizi, lo Stato membro o gli Stati membri interessati verificano la solvibilità e l’affidabilità dell’impresa, comprese le licenze necessarie, l’iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari, e si assicurano che non intervengano conflitti di interesse.
8. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono affinché il fornitore esterno di servizi selezionato rispetti le modalità e le condizioni che lo riguardano nello strumento giuridico di cui al paragrafo 2.
9.
Lo Stato membro o gli Stati membri interessati mantengono la responsabilità per l’ottemperanza alle norme sulla protezione dei dati nel trattamento dei dati e sono controllati conformemente all’articolo 28 della direttiva 95/46/CE.
La cooperazione con un fornitore esterno di servizi non limita o esclude responsabilità derivanti dalla legislazione nazionale dello Stato membro o degli Stati membri interessati per le violazioni degli obblighi concernenti i dati personali dei richiedenti e lo svolgimento di uno o più dei compiti di cui al paragrafo 6. La presente disposizione non pregiudica eventuali azioni che possono essere intraprese contro il fornitore esterno di servizi in base alla legislazione nazionale del paese terzo interessato.
10. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati assicurano la formazione del fornitore esterno di servizi corrispondente alla conoscenza necessaria per fornire un servizio adeguato e informazioni sufficienti ai richiedenti.
11.
Lo Stato membro o gli Stati membri interessati sorvegliano strettamente l’esecuzione dello strumento giuridico di cui al paragrafo 2 e verificano in particolare:
a) le informazioni generali sui requisiti per ottenere un visto e sui moduli di domanda date dal fornitore esterno di servizi ai richiedenti;
b) tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall’alterazione, dall’accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati al consolato dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;
c) la raccolta e trasmissione degli identificatori biometrici;
d) le misure adottate per assicurare l’osservanza delle norme sulla protezione dei dati.
A tal fine il consolato o i consolati dello Stato membro o degli Stati membri interessati effettuano periodicamente controlli a campione nei locali del fornitore esterno di servizi.
12. Nell’eventualità che cessi la cooperazione con qualsiasi fornitore esterno di servizi, gli Stati membri assicurano la continuità del servizio completo.
13. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia dello strumento giuridico di cui al paragrafo 2.
Art. 44 Cifratura e trasferimento sicuro di dati
1. Nel caso di accordi di rappresentanza tra Stati membri e di cooperazione di Stati membri con un fornitore esterno di servizi e ricorso a consoli onorari, lo Stato membro o gli Stati membri rappresentati o lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono alla cifratura totale dei dati trasferiti per via elettronica o fisicamente su un supporto di memorizzazione elettronica dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati o dal fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri in questione.
2.
Nei paesi terzi che vietano la cifratura di dati da trasmettere per via elettronica dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati o dal fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati, lo Stato membro o gli Stati membri rappresentati o lo Stato membro o gli Stati membri interessati non permettono allo Stato membro rappresentante o al fornitore esterno di servizi o al console onorario di trasferire dati per via elettronica.
In tal caso, lo Stato membro o gli Stati membri rappresentati o lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono al trasferimento fisico dei dati elettronici in forma totalmente cifrata su un supporto di memorizzazione elettronica dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati o dal fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati da parte di un agente consolare di uno Stato membro o, qualora questo tipo di trasferimento richieda il ricorso a misure sproporzionate o irragionevoli, in un altro modo sicuro e protetto, ad esempio ricorrendo a operatori con esperienza nel trasporto di documenti e dati sensibili stabiliti nel paese terzo in questione.
3. In tutti i casi il livello di sicurezza del trasferimento è adeguato alla natura sensibile dei dati.
4. Gli Stati membri o la Comunità si adoperano per raggiungere un accordo con i paesi terzi interessati al fine di revocare il divieto della cifratura dei dati da trasferire per via elettronica dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati o dal fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
Art. 45 Cooperazione degli Stati membri con intermediari commerciali
1. Gli Stati membri possono cooperare con intermediari commerciali per la presentazione delle domande, fatta eccezione per la raccolta di identificatori biometrici.
2. Tale cooperazione è basata sulla concessione di un accreditamento da parte delle pertinenti autorità degli Stati membri. L’accreditamento, in particolare, è basato sulla verifica dei seguenti aspetti:
a) situazione attuale dell’intermediario commerciale: validità della licenza, iscrizione nel registro delle imprese, contratti con le banche;
b) contratti esistenti con partner commerciali stabiliti negli Stati membri che offrono alloggio e altri servizi nell’ambito di un viaggio combinato;
c) contratti con le compagnie di trasporto, che devono comprendere un viaggio di andata nonché un viaggio di ritorno garantito e chiuso.
3. Gli intermediari commerciali accreditati sono monitorati regolarmente mediante controlli a campione che comprendono colloqui personali o telefonici con i richiedenti, l’accertamento dei viaggi e dei pernottamenti, la verifica che l’assicurazione sanitaria di viaggio stipulata sia adeguata e copra i singoli viaggiatori e, per quanto ritenuto necessario, la prova documentale del ritorno in gruppo.
4. Nell’ambito della cooperazione locale Schengen ha luogo uno scambio di informazioni sulla prestazione degli intermediari commerciali accreditati sulle irregolarità riscontrate e sul rifiuto di domande presentate da parte degli intermediari commerciali e sulle frodi riscontrate nella documentazione di viaggio e il mancato svolgimento del viaggio programmato.
5.
Nell’ambito della cooperazione locale Schengen ha luogo lo scambio degli elenchi degli intermediari commerciali accreditati dai consolati o ai quali essi abbiano ritirato l’accreditamento, con l’informazione, in quest’ultimo caso, sulle circostanze che hanno determinato tale ritiro.
Ogni consolato assicura l’informazione dei cittadini in merito all’elenco degli intermediari commerciali accreditati con cui è stabilita la cooperazione.