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REGOLAMENTO (EURATOM) N. 3227/76 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1976 relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista l'approvazione del Consiglio,

considerando che la Commissione della Comunità europea dell'energia atomica ha fissato nel regolamento n. 7 le modalita d'esecuzione delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 78 del trattato1;

considerando che la Commissione della Comunità europea dell'energia atomica ha definito nel regolamento n. 8 la natura i la portata degli obblighi di cui all'articolo 79 del trattato2;

considerando che, in seguito all'aumento delle quantità di materie nucleari prodotte, utilizzate e trasportate nella Comunità e allo sviluppo del commercio di queste materie, risulta necessario, per garantire l'efficacia del controllo di sicurezza, precisare ed aggiornare alla luce dell'esperienza la natura e la portata degli obblighi contemplati dall'articolo 79 del trattato e definiti nel regolamento n. 8 succitato, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il commercio di dette materie;

considerando d'altra parte che il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) hanno firmato il 5 aprile 1973 con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica un accordo (qui di seguito denominato «l'accordo») in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari;

considerando che l'articolo contiene un impegno particolare assunto dalla Comunità per quanto concerne l'attuazione del controllo di sicurezza relativo alle materie grezze e alle materie fissili speciali nei territori degli Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari che sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, nonchù dell'accordo firmato il 5 aprile 1973 congiuntamente alla Comunità, con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (qui di seguito denominati «gli Stati membri parti dell'accordo /»);

considerando che per assolvere questo impegno è necessario stabilire le modalità particolari di attuazione del controllo di sicurezza nei territori degli Stati membri parti dell'accordo in modo da completare de disposizioni dei regolamenti n. 7 e n. 8 succitati;

considerando inoltre che queste modalità sono conformi a quelle elaborate nell'ambito di un negoziato internazionale molto ampio condotto in seno all'Agenzia internazionale dell'energia atomica, i cui risultati sono stati approvati dal consiglio dei governatori dei quella organizzazione, in vista dell'applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, e che si basano sui più recenti sviluppi nel campo del controllo di securezza;

considerando che è pertanto opportuno stabilire nuove modalità per l'applicazione del capitolo VII del trattato;

considerando che la Comunità, il Regno Unito e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica hanno firmato il 6 settembre 1976 un accordo comprendente un impegno particolare riguardante l'applicazione del controllo di securezza alle materie grezze ed alle materie fissili speciali sul territorio del Regno Unito;

considerando che è opportuno stabilire disposizioni particolari riguardanti il sistema di contabilità e la presentazione delle scritture relative ai minerali;

considerando che nei territori degli Stati membri che non sono parti dell'accordo taluni impianti o parti d'impiant e certe materie possono venir destinate esclusivamente al ciclo di produzione per i bisogni della difesa; che queste circostanze esigono la fissazione di speciali modalità di controllo;

considerando che per maggior chiarezza e, in particolare, per rendere più agevole l'osservanza da parte degli interessati delle disposizioni relative al controllo di sicurezza, è opportuno codificare tali disposizioni in un testo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Parte 1. Caratteristiche tecniche fondamentali e disposizioni particolari sul controllo

Art. 1

Ogni persona o impresa che crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione o qualsiasi utilizzazione di materie grezze o di materie fissili speciali, ovvero per il trattamento di combustibili nucleari irradiati, è tenuta a dichiarare alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell'impianto, conformemente all'opposito questionario riprodotto nell'allegato I.

Ogni persona o impresa responsabile del magazzinaggio di materie grezze o di materie fissili speciali è soggetta alle diposizioni del primo comma.

Art. 2

Quando si tratta di impianto per il quale siano state già comunicate alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali, le dichiarazioni di cui all'articolo 1 possono essere fatte con riferimento alla suddetta comunicazione, a condizione di completarla, se del caso, nella misura richiesta dal questionario indicato nell'articolo 1, nel termine di 30 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le caratteristiche tecniche fondamentali dei nuovi impianti vanno dichiarate ai sensi dell'articolo 1 almeno 45 giorni prima della data prevista per la prima consegna delle materie nucleari.

Art. 3

Le disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7 stabiliscono i mutamenti importanti delle caratteristiche tecniche fondamentali per i quali è necessaria una notifica preventiva.

Ogni altra variazione delle caratteristiche tecniche fondamentali è notificata alla Commissione comtemporaneamente al primo rapporto sulle variazioni d'inventario, redatto dopo che è intervenuta la modifica.

Art. 4

La Commissione può, su istanza motivata, accordare un termine supplementare per consentire il completamento delle dichiarazioni richieste negli articoli precedenti.

Art. 5

Il disposto dell'articolo 1 non applica alle persone e alle imprese che detengano unicamente materie nucleari esentate da dichiarazioni a norma dell'articolo 22.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA

Art. 6

Le persone o imprese di cui all'articolo 1 comunicano inoltre alla Commissione, affinchù essa possa programmare le proprie attività di controllo di sicurezza, le seguenti informazioni:

  1. a) annualmente, un programma generale di attività eleborato conformemente alle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7; la prima comunicazione verrà effettuata sulla base delle linee direttrici di cui all'allegato X, contemporaneamente a quella delle caratteristiche tecniche fondamentali di cui all'articolo 1;

  2. b) almeno 40 giorni prima di iniziare un inventario fisico, il programma all'uopo previsto;

  3. c) almeno 40 giorni prima dell'inizio dell'arresto per ricarica di un reattore a caricamento non continuo, il programma relativo a tale arresto, a meno che le disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7 stabiliscano differentemente.

Ogni cambiamento di programma relativo agli inventari fisici o all'arresto per ricarica dei reattori deve essere comunicato immediatamente alla Commissionne.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL CONTROLLO

Art. 7

Basandosi sulle dichiarazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali e sulle informazioni comunicate a norma dell'articolo 6, la Commissione stabilisce, nelle disposizioni particolari sul controllo, le modalità pratiche secundo le quali le persone o imprese interessate devono conformarsi agli obblighi che incombono loro per quanto riguarda il controllo. In particolare queste modalità includono:

  1. a) la designazione delle aree di bilancio materie e la scelta di quei punti strategici che costituiscono punti-chiav di misurazione per determinare il flusso e l'inventario di materie nucleari;

  2. b) la modalità per la tenuta della contabilità delle materie nucleari per ogni area di bilancio materie e per la compilazione dei rapporti;

  3. c) la frequenza e le modalità di determinazione degli inventari fisici a fini contabili, nel quadro del controllo di sicurezza;

  4. d) le misure di contenimento e sorveglianza, conformemente alle modalità concordate con gli operatori;

  5. e) i prelievi de campioni da parte degli operatori esclusivamente per le necessità del controllo.

Le disposizioni particolari sul controllo stabiliscono anche il contenuto delle ulteriori comunicazioni richieste ai sensi dell'articolo 6, come pure le circostanze che rendono necessaria una notifica preventiva per ogni ricezione e spedizione di materie nucleari.

Il costo delle prestazioni speciali previste nelle disposizioni particolari sul controllo sulla base di un'offerta preliminare, il costo delle prestazioni speciali che formano oggetto di una richiesta particolare della Commissione o degli ispettori sono rimborsati dalla Commissione alle persone o imprese soggette agli obblighi. L'ammontare e le modalità di rimborso sono fissate di comune accordo tra le parti in questione e riesaminate, se necessario, periodicamente.

Art. 8

Le disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7 sono stabilite mediante decisione individuale della Commissione, previa consultazione della persona o impresa o della Stato membro interessati.

La persona o l'impresa ricevono notifica della decisione individuale che il riguarda e copia di tale notifica è trasmessa membro interessato.

DICHIARAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

Parte II. Sistema contabile

Art. 9

Le persone o imprese di cui all'articolo 1 tengono un sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari. Detto sistema include le specifiche contabili, le specifiche delle operazioni e, in particolare, delle informazioni circa i quantitativi, la natura, la forma e la composizione di queste materie, in conformità dell'articolo 21, la loro ubicazione, l'impegno particolare relativo al controllo e l'uso a cui le persone o imprese interessate hanno dichiarato di destinare tali materie, conformemente alle proprie decisioni, nonchù il mittente o il destinatario in caso di trasferimento.

Il sistema d misura su cui si basa la contabilità deve essere conforme alle norme internazionali più recenti o equivalenti a queste norme per quanto riguarda la qualità. La contabilità deve permettere di redigere e di giustificare le comunicazioni inviate alla Commissione nella forma e secondo la periodicità prescritte dagli articoli da 12 a 21. La contabilità viene conservata per almeno 5 anni.

SPECIFICHE CONTABILI Le specifiche contabili mettono in evidenza per ogni area di bilancio materie:

  1. a) tutte le variazioni d'inventario, al fine di consentire in qualsiasi momento la determinazione dell'inventario contabile;

  2. b) tutti i risultati di misure e calcoli utilizzati per la determinazione dell'inventario fisico;

  3. c) tutte le correzioni apportate per quanto riguarda le variazioni d'inventario, gli inventari contabili e gli inventari fisici.

Per tutte le variazioni d'inventario e per gli inventari fisici, il documenti contabili contengono, per ogni partita di materie nucleari, i dati di identificazione delle materie, i dati riguardanti la partita e i dati fonte. Essi precisano separatamente, per ogni partita di materie nucleari, la quantità di uranio, di torio e di plutonio. Essi indicano inoltre, per ogni variazione d'inventario, la data della variazione e, se del caso, l'area di bilancio materie di spedizione e l'area di bilancio materie di destinazione o il destinatario.

SPECIFICHE DELLE OPERAZIONI

Art. 11

Le specifiche delle operazioni indicano, se del caso, per ogni area di bilancio materie:

  1. a) i dati di esercizio usati per determinate le variazioni della quantità e della composizione delle materie nucleari;

  2. b) i dati ottenuti mediante taratura dei serbatoi e degli strumenti e mediante campionamento ed analisi, le procedure per controllare la qualità delle misure e le stime degli errori casuali e sistematici che ne sono derivati;

  3. c) la descrizione della sequenza dei provvedimenti adottati per preparare ed effettuare un inventario fisico, in modo da garantirne l'esattezza e completezza;

  4. d) la descrizione dei provvedimenti presi per determinare la causa e l'entità di ogni perdita accidentale o non misurata che possa essersi prodotta.

RAPPORTI CONTABILI E SPECIALI

Art. 12

Le persone e imprese di cui all'articolo 1 inviano alla Commissione rapporti contabili e, se del caso, rapporti speciali.

I rapporti contabili contengono le informazioni disponibili alla data in cui vengono redatti e devono, ove necessario, essere ulteriormente rettificati.

Su richiesta motivata della Commissione, precisazioni o chiarimenti ulteriori in merito a questi rapporti sono forniti normalmente nel termine di tre settimane dalla domanda.

Inventario iniziale

Art. 13

Le persone e imprese di cui all'articolo 1 inviano alla Commissione, nei 15 giorni successivi alla fine del mese in cui entra in vigore il presente regolamento, un inventario contabile iniziale, che indica tutte materie nucleari da essi detenute a qualsiasi titolo. L'inventario descrive la situazione esistente l'ultimo giorno di detto mese. A tale scopo è adoperato il modello riportato nell'allegato IV.

Rapporto sulle variazioni d'inventario

Art. 14

Per ogni area di bilancio materie, le persone e imprese di cui all'articolo 1 inviano alla Commissione rapporti sulle variazioni dell'inventario relativi a tutte le materie nucleari, redatti conformemente al modello riprodotto nell'allegato II. I rapporti devono identificare le materie ed indicare, per ogni partita di materie nucleari, i dati riguardanti la partita, la data di variazione d'inventario e, se del caso, l'area di bilancio materie di spedizione e l'area di bilancio materie di destinazione o il destinatario.

Nei rapporti concernenti i trasferimenti in ingresso ed uscita di materie nucleari viene indicato, per le ricezioni, l'uso, au sensi dell'articolo 9, al quale si intendono destinare e, per le spedizioni, l'uso fattone nell'impianto che ha redatto i rapporti. Salvo clausola contraria prevista nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7, la dichiarazione dell'uso non è obbligatoria per i trasferimenti fra aree di bilancio materie dello stesso impianto.

Tali rapporti, che indicano le variazione d'inventario, l'inventario contabile e le correzioni debbono essere inviati, periodicamente, in elenco compilativo, o separatamente, non appena possibili e comunque nei 15 giorni successivi alla fine del mese nel corso del quale si sono prodotte o sono state costatate dette variazioni. Per i mesi nel corso dei quali l'inventario non ha subito nessuna variazione, le persone e imprese interessate sono tenute a presentare soltanto il formulario previsto per il rapporto sulle variazione d'inventario, con l'indicazione che la situazione è rimasta invariata. Le piccole variazioni d'inventario, quali i trasferimenti di campioni a scopo di analisi, possono essere raggruppate, conformemente alle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7, adottate per l'impianto in questione, per essere presentate come un'unica variazione d'inventario.

Art. 15

I rapporti di cui all'articolo 14 sono corredati da note concise che:

  1. a) spiegano le variazione d'inventario sulla base dei dati operativi contenuti nelle specifiche delle operazioni di cui all'articolo 11, lettera a);

  2. b) descrivono, com'è specificato nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7, il programma d'operazione previsto per l'impianto in questione e, in particolare, quello relativo all'inventario fisico.

Se le informazioni richieste figurano in documenti già esistenti, copie di questi possono sostituire le note concise.

Rapporto di bilancio e situazione dell'inventario fisico

Art. 16

Per ogni area di bilancio materie, le persone e imprese, di cui all'articolo 1, inviano alla Commissione rapporti di bilancio materie, redatti conformemente al modello riprodotto nell'allegato III, nei quali siano indicati:

  1. a) l'inventario fisico iniziale;

  2. b) le variazioni d'inventario (in primo luogo gli aumenti, in seguito le diminuzioni);

  3. c) l'inventario contabile finale;

  4. d) l'inventario fisico finale;

  5. e) le materie non contabilizzate.

Ad ogni rapporto di bilancio delle materie deve essere allegata una situazione dell'inventario fisico, redatta conformemente al modello riprodotto nell'allegato IV, che indica tutte le partite separatamente e contiene tra l'altro, per ogni partita i dati di identificazione delle materie, i dati riguardanti la partita e l'uso ai sensi dell'articolo 9, cui persone o imprese interessate destinato queste materie.

I rapporti sono trasmessi non appena possibile e, comunque, nei 30 giorni successivi dalla data in cui è stato effettuato l'inventario fisico, salvo diversa indicazione nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7.

RAPPORTI SPECIALI

Art. 17

Le persone e imprese di cui all'articolo 1 trasmettono alla Commissione un rapporto speciale ogniqualvolta si verifichino le circostanze indicate negli articoli 18 e 27.

Il tipo di informazioni relative a tali rapporti e indicato nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7.

I rapporti speciali e qualsiasi dettaglio o spiegasione, eventualmente richiesti dalla Commissione in merito agli stessi, devono essere inviati immediatamente.

Art. 18

Un rapporto speciale deve essere redatto senza indugio:

  1. a) se incidenti o circostanze eccozionali inducono a ritenere che si è prodotta o può prodursi una perdita di materie nucleari in misura superiore ai limiti stabiliti in materia dalle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7, ovvero

  2. b) se si è verificata un'improvvisa modifica del contenimento rispetto a quello stabilito nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7 in misura tale da rendere possibile un prelievo non autorizzato di materie nucleari.

Gli obblighi sopra menzionati incombono alle persone e imprese interessate dal momento in cui sono venute a conoscenza della perdita o dell'improvvisa modifica del contenimento i di qualsiasi fatto per il quale esse possano ritenere che sia avvenuto tale incidente. Le cause devono essere anch'esse indicate non appena sono note.

Regole specifiche d'applicazione

Art. 19

Gli obblighi imposti dagli articoli da 10 a 16 sussistono, per i reattori, alle seguenti condizioni.

Per quanto riguarda le trasformazioni nucleari, i dati calcolati saranno registrati nel rapporto sulle variazioni d'inventario al più tardi quando i combustibili irradiati escono dall'area di bilancio materie di un reattore. Inoltre le disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7 specificano, se del caso, altri metodi per registrare e dichiarare le trasformazioni nucleari.

Art. 20

Le materie nucleari cui si applichi un impegno particolare relativo al controllo, assunto dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con un'organizzazione internazionale, figurano, salvo disposizione contraria contenuta in detto accordo, separatamente per ogni impegno, nelle seguenti comunicazioni:

  1. a) inventario contabile iniziale (articolo 13),

  2. b) rapporti sulle variazioni d'inventario, fatta eccezione per gli inventari contabili (articolo 14),

  3. c) situazione dell'inventario fisico (articolo 16),

  4. d) previste importazioni ed esportazioni (articolo 24 e 25).

Salvo specifico divieto in detto accordo, tale separazione non esclude la mescolanza fisica delle materie.

Questo articolo non è applicabile all'accordo od a qualsiasi altro accordo concluso dalla Comunità e da uno Stato membro con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Art. 21

  1. a) Nelle comunicazioni di cui al presente regolamento le quantità vanno indicate in chilogrammi per le materie grezze ed in grammi per le materie fissili speciali.

  2. b) La corrispondente contabilità delle materie deve essere tenuta nelle unità indicate al paragrafo a) del presente articolo o in unità inferiori. Essa deve essere tenuta in modo da dare affidamento ed essere, in particolare, conforme agli usi vigenti negli Stati membri.

  3. c) Nelle comunicazioni di cui sopra le quantità possono essere arrotondate all'unità inferiore se la prima decimale è: 0, 1, 2, 3, 4 e all'unità superiore negli altri casi.

  4. d) Salvo modalita contrarie nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all'articolo 7;

  5. i) dalle comunicazioni risulta il peso totale degli elementi contenuti: uranio, torio o plutonio e, inoltre, nel caso dell'uranio arricchito, il peso totale degli isotopi fissili. La composizione isotopica del plutonio, se e registrata nell'impianto per esigenze di gestione, dovrà essere comunicata alla Commissione su richiesta:

  6. ii) le categorie delle materie nucleari qui ai seguito elencate formano oggetto di registrazioni separate nei rapporti di variazione di inventario nonchù nelle dichiarazioni di inventario fisico è di rapporti di bilancio materie separati:

    — uranio impoverito

    — uranio naturale

    — uranio arricchito fino al 20 %

    — uranio arricchito piu del 20 %

    — plutonio

    — torio

DEROGHE ED ESENZIONI