Sez. 6, Sentenza n. 1970 del 03/10/1975 Ud. (dep. 11/02/1976) Rv. 132303 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'ultimo comma dell'art 435 cod proc pen, proposta sotto il riflesso che la previsione in taluni casi di giudizio immediato del solo ricorso per Cassazione contrasterebbe con la generalita del diritto di difesa garantito dall'art 24 cost. Infatti, il legislatore ordinario, nel fissare i mezzi di impugnazione e nel disciplinare il loro Esercizio e svincolato dall'Obbligo di rispettare i gradi di giurisdizione, non essendovi nella Costituzione alcuna norma che imponga che ogni sentenza debba essere assoggettata ad appello.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)