diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 488 del 03/11/1988 Ud. (dep. 19/01/1989) Rv. 180182 - 01

ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - RICHIESTA DELLA DIMINUENTE DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE N. 895 DEL 1967 - DINIEGO - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - RIFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1988-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180182-01

ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - RICHIESTA DELLA DIMINUENTE DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE N. 895 DEL 1967 - DINIEGO - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - RIFERIMENTO.*

Nel caso di armi da fuoco comuni, dotate normalmente di minore potenzialità offensiva rispetto a quelle da guerra, il diniego della diminuente di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 deve essere motivato, indicando le ragioni che vi fanno individuare una particolare capacità di offesa, ferma restando la facoltà del giudice di decidere per il diniego non solo in riferimento ai requisiti oggettivi e funzionali dell'arma, ma anche ad uno degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. e disciplinanti tale discrezionalità.*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)