Ordinamento dello stato civile
Testo in vigore al
Art. 189
1. Gli estratti degli atti dello stato civile ed i certificati vengono rilasciati sopra la carta prescritta dalle leggi sul bollo e contrassegnati a margine col numero progressivo di cui all'art. 192.
Art. 190
1. Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di lire 1.000 per ogni facciata o parte di facciata.
Art. 191
1. Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorita' per uso d'ufficio.
2. Il diritto di cui all'articolo precedente e' ridotto del 50 per cento per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui e' prevista l'esenzione dell'imposta di bollo.
Art. 192
1. Negli uffici di stato civile deve essere tenuto un registro dei diritti riscossi, a termini degli articoli precedenti, per la spedizione degli estratti e dei certificati.
2. Nel detto registro devono essere annotati, di giorno in giorno, gli estratti ed i certificati rilasciati, il nome e il cognome delle persone a cui essi si riferiscono, l'ammontare dei diritti riscossi ed il numero progressivo con cui sono stati segnati i detti estratti e certificati.
3. Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti.7
Art. 193
1. Il cancelliere del tribunale, nel rilasciare gli estratti degli atti dello stato civile ed i certificati, giusta le norme degli articoli 7 e 8, si deve uniformare alle disposizioni di questo titolo, ma non e' tenuto ad avere il registro prescritto nell'art. 192, ne' a prendere nota particolare degli estratti e dei certificati rilasciati, dovendosi nella riscossione dei diritti uniformare a quanto e' stabilito per la riscossione dei proventi di cancelleria.
Art. 194
1. I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento.
2. Il rimanente 10 per cento e' destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalita' di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.7
Art. 195
1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica.
Titolo XII. Delle sanzioni
Art. 196
1. Per le infrazioni alle disposizioni del presente decreto il colpevole e' soggetto al pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire cinquanta a lire mille, salvo che il fatto costituisca reato.
2. La competenza per l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente spetta al tribunale civile.
3. L'azione e' promossa dal pubblico ministero e si prescrive in tre anni dal giorno della commessa infrazione anche se sono stati compiuti atti di procedura.
Art. 197
1. Il procuratore del Re, prima di promuovere l'azione contro un ufficiale dello stato civile, ne informa il procuratore generale.
Art. 198
1. Per l'applicazione della sanzione stabilita nell'articolo 196 il tribunale provvede in camera di consiglio.
2. La condanna si prescrive nel termine di anni cinque dal giorno in cui e' divenuta definitiva.
Art. 199
1. Sull'istanza del pubblico ministero il presidente del tribunale stabilisce il giorno in cui l'incolpato deve comparire davanti al tribunale per esporre le sue difese.
2. Copia dell'istanza e del decreto e' notificata all'incolpato nella forma delle citazioni almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la comparizione.
Art. 200
1. L'incolpato puo' comparire personalmente o per mezzo di un mandatario munito di mandato speciale; puo' farsi assistere da un avvocato o da un procuratore e presentare deduzioni scritte a sua difesa.
2. Il mandato puo' essere steso in fine dell'atto di citazione.
Art. 201
1. Il tribunale, sentiti l'incolpato, se e' comparso, ed il pubblico ministero, pronuncia sull'istanza proposta.
Art. 202
1. La sentenza del tribunale deve essere depositata nella cancelleria entro dieci giorni dalla deliberazione. Il cancelliere cura che un avviso dell'avvenuto deposito, contenente la indicazione del dispositivo della sentenza, sia comunicato al procuratore del Re e sia notificato all'incolpato.
2. Contro la sentenza e' dato ricorso alla corte di appello. Il ricorso e' proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso, di cui al comma precedente, e deve contenere la enunciazione specifica dei motivi.
3. Il ricorso da parte dell'incolpato e' presentato alla cancelleria della corte.
4. Il procuratore del Re, se ritiene che si debba, proporre ricorso, ne informa il procuratore generale, indicando i motivi. Il procuratore generale, quando ravvisa fondati i motivi, formula il ricorso e lo trasmette alla cancelleria della corte.
5. Il cancelliere della corte, entro due giorni dalla scadenza del termine indicato nel comma secondo, presenta i ricorsi che sono stati proposti al presidente, il quale stabilisce il giorno per la decisione della corte.
6. Copia del decreto del presidente e, se e' stato proposto, del ricorso del procuratore generale e' notificata all'incolpato nella forma delle citazioni almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la comparizione.
Nello stesso termine e' comunicata al procuratore generale copia del decreto del presidente e, se e' stato preposto, copia del ricorso dell'incolpato.
7. Nel procedimento innanzi alla corte si osservano le disposizioni degli articoli 200 e 201. La corte, qualora sia stato presentato ricorso da parte del procuratore generale, puo' condannare ad una somma maggiore di quella applicata dal tribunale.
Art. 203
1. Per quanto non e' preveduto negli articoli precedenti si osservano nei giudizi per le infrazioni indicate nell'art. 196 le norme stabilite dal codice di procedura civile riguardo alle materie da trattare in camera di consiglio.
Titolo XIII. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 204
1. Per gli atti di nascita inseriti nei relativi registri prima dell'entrata in vigore del presente decreto, le annotazioni che secondo il decreto medesimo devono eseguirsi in calce agli atti sono eseguite in margine.
2. Se lo spazio marginale non e' sufficiente, si provvede in conformita' di quanto e' disposto nell'art. 178, commi secondo e terzo.
Art. 205
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1940 anno XVIII.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 9 luglio 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - SOLMI
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, foglio 93. - Mancini