Sez. 2, Sentenza n. 22507 del 30/06/2026 (Rv. 679135-04)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEL COMMITTENTE | Risoluzione per inadempimento del committente - Danno da mancato guadagno dell'appaltatore - Onere probatorio a carico di quest'ultimo - Contenuto - Utile netto conseguibile con l'esecuzione delle opere. CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - In genere.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEL COMMITTENTE
In tema di appalto, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del committente, grava a carico dell'appaltatore, che chieda di essere risarcito del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese per il compimento delle opere, a tal fine dovendo tenersi conto non solo del costo delle forniture, ma altresì di tutti gli esborsi e oneri che sarebbero stati necessari alla realizzazione e consegna di tali opere.
Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)