Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Testo in vigore al
Art. 369 quater
Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo dichiara allo Stato membro di identificazione l’inizio e la cessazione delle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per avvalersi del presente regime speciale. Tale dichiarazione è effettuata elettronicamente.
Art. 369 quinquies
Un soggetto passivo che si avvalga del presente regime speciale è identificato ai fini dell’IVA per le operazioni imponibili che rientrano in detto regime esclusivamente nello Stato membro di identificazione. Al riguardo lo Stato membro utilizza il numero individuale d’identificazione IVA già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che gli derivano dal sistema interno.
Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono ricorrere ai propri sistemi di identificazione.
Art. 369 sexies
Lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo dal presente regime speciale nei casi seguenti:
a) se notifica di non fornire più servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici;
b) se si può altrimenti presupporre che le sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale siano cessate;
c) se non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
d) se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.
Art. 369 septies
Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che sia stato fornito o meno un servizio di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronico. La dichiarazione IVA è presentata entro venti giorni dal termine del periodo di riferimento a cui la dichiarazione si riferisce.
Art. 369 octies
La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione di cui all’articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo in cui è dovuta l’IVA, l’importo totale, meno l’IVA, delle forniture di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici per il periodo di riferimento e l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Devono essere altresì indicati le aliquote IVA applicabili e l’importo totale dell’IVA dovuta.
Qualora il soggetto passivo disponga di una o più stabili organizzazioni, diverse da quella situata nello Stato membro di identificazione, a partire dalle quali i servizi sono prestati, la dichiarazione IVA indica, oltre alle informazioni di cui al primo comma, l’importo totale dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici che rientrano nel presente regime speciale, in relazione a ciascuno Stato membro in cui disponga di un’organizzazione, unitamente al numero individuale d’identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale della stessa, suddiviso per Stato membro di consumo.
Art. 369 nonies
1.
La dichiarazione IVA è effettuata in euro.
Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se le forniture sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo non residente nello Stato membro di consumo utilizza, ai fini della dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione.
2. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.
Art. 369 decies
Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo paga l’IVA, facendo riferimento alla pertinente dichiarazione IVA, al momento della presentazione della dichiarazione e comunque, al più tardi, alla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione.
Il pagamento è effettuato su un conto bancario espresso in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.
Art. 369 undecies
Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni IVA a norma dell’articolo 168 della presente direttiva. Nonostante l’articolo 2, punto 1, e l’articolo 3 della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tale direttiva.
Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che si avvale del presente regime speciale, se esercita nello Stato membro di consumo anche attività che non rientrano nel presente regime speciale per le quali è tenuto a identificarsi ai fini dell’IVA, effettua le detrazioni IVA in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell’articolo 250.
Art. 369 duodecies
1. Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo conserva una documentazione delle operazioni effettuate nel quadro del presente regime speciale. Essa deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all’amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.
2.
La documentazione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita elettronicamente, su richiesta, allo Stato membro di consumo e allo Stato membro di identificazione.
Detta documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata.
Titolo XIII. Deroghe
Capo 1. Deroghe applicabili fino all'introduzione del regime definitivo
Sezione 1. Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità al 1o gennaio 1978
Art. 370
Gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all'imposta le operazioni elencate nell'allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all'imposta.
Art. 371
Gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato.
Art. 372
Gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 applicavano disposizioni che derogano al principio della detrazione immediata prevista all'articolo 179, primo comma, possono continuare ad applicarle.
Art. 373
Gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 applicavano disposizioni che derogano all'articolo 28 e all'articolo 79, primo comma, lettera c), possono continuare ad applicarle.
Art. 374
In deroga agli articoli 169 e 309, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all'articolo 309 possono continuare ad esentarle. Tale deroga è applicabile anche alle agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore.
Sezione 2. Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1o gennaio 1978
Art. 375
La Grecia può continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, punti 2), 8), 9), 11) e 12), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1987.
Art. 376
La Spagna può continuare ad esentare le prestazioni di servizi fornite dagli autori di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 11) e 12), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1993.
Art. 377
Il Portogallo può continuare ad esentare le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 2), 4), 7), 9), 10) e 13), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1989.
Art. 378
1. L'Austria può continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 2).
2. Fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994, l'Austria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni seguenti:
a) le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 5) e 9);
b) con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, tutte le tratte dei trasporti internazionali di persone per via aerea, marittima o di navigazione interna, escluso il trasporto di persone sul Lago di Costanza.
Art. 379
1. La Finlandia può continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 2), fintantoché le stesse operazioni sono assoggettate all'imposta in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.
2. La Finlandia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le prestazioni di servizi rese da autori, artisti e interpreti artistici di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 5), 9) e 10), fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.
Art. 380
La Svezia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le prestazioni rese da autori, artisti e interpreti artistici, di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 1), 9) e 10), fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.
Art. 381
La Repubblica ceca può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.