Sez. 3, Sentenza n. 1952 del 03/07/1952 (Rv. 882456 - 01)
MINORE ETÀ - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - DOVERI DEL TERZO CONTRAENTE E DEL GENITORE. CAMERA DI CONSIGLIO - PROVVEDIMENTI - DEFINITIVITÀ - ESTREMI. CAMERA DI CONSIGLIO - ATTO AUTORIZZATO - COMPIMENTO - TERMINE.
MINORE ETÀ - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - DOVERI DEL TERZO CONTRAENTE E DEL GENITORE. CAMERA DI CONSIGLIO - PROVVEDIMENTI - DEFINITIVITÀ - ESTREMI. CAMERA DI CONSIGLIO - ATTO AUTORIZZATO - COMPIMENTO - TERMINE.
Per il compimento degli Atti previsti dall'art. 320 cod.civ., la legge richiede, nell'interesse del minore, l'accertamento della necessità o della utilità evidente del figlio soggetto alla patria potestà. Accertata, pertanto, dall'organo competente (giudice tutelare) la detta necessità o utilità attraverso il decreto di autorizzazione, il terzo contraente ha il dovere soltanto di vigilare e di assicurarsi che il contratto sia stipulato conformemente all'autorizzazione e con la piena osservanza delle prescrizioni in essa contenute, senza preoccuparsi della sussistenza o meno delle cause che avevano determinato il provvedimento; simile preoccupazione dovrebbe, invece, indurre il genitore a non compiere l'atto autorizzato qualora, per sopravvenute circostanze, si accorga della non ricorrenza della necessità o della utilità ed eventualmente il suo comportamento, contrario agli interessi del minore, potrebbe, a seconda dei casi, dar luogo all'Azione di responsabilità prevista dal diritto comune. I provvedimenti di volontaria giurisdizione - pur non acquistando autorità di cosa giudicata, giacché possono essere modificati o revocati in ogni tempo, diventano definitivi allorché sia decorso il termine utile per la impugnazione o quando - proposto il reclamo - questo sia stato respinto. L'atto autorizzato nell'interesse delle persone incapaci può essere compiuto in ogni tempo, appunto perché la legge non pone alcun limite al compimento, e tale regola vale anche nel caso di mutamento delle condizioni che avevano consigliato l'autorizzazione, accetto che non sia stata provocata la modifica o la revoca del relativo decreto e salvi, in ogni caso, i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in forza di convenzioni anteriori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)