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Sez. 5 - , Ordinanza n. 9453 del 04/04/2019 (Rv. 653363 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | IVA - Riformulazione dell'art. 54, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 dalla l. comunitaria del 2009 - Effetti retroattivi - Accertamento induttivo - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653363-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di accertamento dell'IVA, la riformulazione dell'art. 54, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 ad opera della l. n. 88 del 2009 (comunitaria 2008), ha eliminato - con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto unionale - la stima basata sul valore normale nelle transazioni immobiliari, sicché la prova dell'esistenza di attività non dichiarate, derivanti da cessioni di immobili, può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, secondo gli ordinari criteri di accertamento induttivo, che non sono esclusi dall'art. 273 della direttiva 2006/112/Cee, dovendo gli Stati membri assicurare l'integrale riscossione del tributo armonizzato e l'efficacia della lotta contro l'evasione.

Riferimenti normativi: Legge 07/07/2009 num. 88 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 3, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 273, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)