Sez. 2, Ordinanza n. 17647 del 03/06/2026 (Rv. 678981-01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - SUCCESSIONE TRA CONDOMINI | Debiti condominiali - Principio dell'ambulatorietà passiva - Legatario dell'unità immobiliare - Responsabilità solidale con gli eredi - Regresso - Fattispecie.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - SUCCESSIONE TRA CONDOMINI
In materia di debiti condominiali, in virtù del principio dell'ambulatorietà passiva, il legatario di un immobile può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del testatore suo dante causa nei confronti del condominio, per l'anno in corso e per il precedente, in via solidale con gli eredi, nei confronti dei quali ha poi diritto a rivalersi per gli anni antecedenti al subentro nel diritto di proprietà. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso della prelegataria di un'unità immobiliare condominiale avverso la sentenza che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali maturati anche anteriormente al decesso della testatrice, affermando che la stessa risponde verso il condominio, ai sensi dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c.- ratione temporis vigente - in via solidale con gli eredi, salvo regresso nei loro confronti).
Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2, Cod. Civ. art. 756
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)