Sez. 2, Sentenza n. 1080 del 02/04/1969 (Rv. 339587 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - ISTANZA DIRETTA A FAR VALERE DIVERSE MODALITA O UN DIVERSO CONTENUTO DEL DIRITTO ALLA DIVISIONE - DOMANDA NUOVA O RICONVENZIONALE - ESCLUSIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA ORIGINARIA - SUSSISTENZA.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - ISTANZA DIRETTA A FAR VALERE DIVERSE MODALITA O UN DIVERSO CONTENUTO DEL DIRITTO ALLA DIVISIONE - DOMANDA NUOVA O RICONVENZIONALE - ESCLUSIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA ORIGINARIA - SUSSISTENZA.*
Date le caratteristiche peculiari del giudizio divisionale - tendente allo scioglimento della divisione ereditaria -, l'istanza intesa a far valere le diverse modalita od il diverso contenuto del diritto alla divisione (nella specie stabiliti da un complesso atto contenente una divisione transattiva ed una transazione divisoria), non altera l'oggetto dell'originario petitum ne l'originaria causa petendi, sicche non puo essere qualificata come domanda nuova e riconvenzionale, bensi come modificazione consentita nel corso del giudizio a norma dell'art.184 cod.proc.civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)