Sez. 2, Sentenza n. 15899 del 29/07/2016 (Rv. 640570 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Eccesso di velocità - Accertamento tramite "autovelox" - Previa informazione dell'installazione del dispositivo - Omissione - Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto a mezzo di apparecchiatura di controllo comunemente denominata "autovelox", l'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. in l. n. 168 del 2002 - per cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con conseguente nullità della sanzione eventualmente irrogata in violazione di tale previsione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST., Cod. Strada art. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)