Sez. 2, Sentenza n. 5109 del 25/07/1983 (Rv. 429971 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - SERVITÙ - FRAZIONAMENTO DI UN FONDO A CUI FAVORE SIA STATA COSTITUITA UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO - GIUDIZIO PROMOSSO DAL TITOLARE DEL FONDO SERVENTE PER OTTENERE LO SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI ESERCIZIO DELLA SERVITÙ - LITISCONSORZIO TRA I NUOVI PROPRIETARI DEL FONDO DOMINANTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - SERVITÙ - FRAZIONAMENTO DI UN FONDO A CUI FAVORE SIA STATA COSTITUITA UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO - GIUDIZIO PROMOSSO DAL TITOLARE DEL FONDO SERVENTE PER OTTENERE LO SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI ESERCIZIO DELLA SERVITÙ - LITISCONSORZIO TRA I NUOVI PROPRIETARI DEL FONDO DOMINANTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art. 1071 cod. civ., la divisione del fondo dominante comporta la nascita - in luogo ed in sostituzione della originaria servitù prediale costituita a favore di esso - di altrettante servitù separate ed autonome, ciascuna affidata alla tutela ed alla gestione del rispettivo titolare, che può, quindi, esercitarla o meno indipendentemente dagli altri, con l'unico limite che la somma di tali diritti corrisponda al contenuto originario della servitù e non ne derivi, pertanto, un aggravio alla condizione del fondo servente, sia quantitativamente che qualitativamente. Pertanto, nel caso di frazionamento di un fondo, a cui favore sia stata in precedenza costituita una servitù di passaggio, con attribuzione delle singole parti a proprietari diversi, non sussiste litisconsorzio necessario tra i proprietari predetti nel giudizio promosso dal titolare del fondo servente per ottenere lo spostamento del luogo di Esercizio della servitù. In tale situazione, infatti, la sentenza, emanata nei confronti di alcuno soltanto dei proprietari delle distinte parti in cui è stato diviso l'originario unico fondo dominante, non può ritenersi inutiliter data, perché non pregiudica i diritti spettanti ai proprietari delle altre parti, né preclude la possibilità di conseguire separatamente nei loro confronti - in convenzionale o giudiziale - un'eventuale diversa regolamentazione del modo di Esercizio della servitù. (V 1514/74, mass n 369641; (V 451/71, mass n 350057; (V 3287/69, mass n 343319; (Conf 4197/75, mass n 378549 sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068, Cod. Civ. art. 1071, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)