diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 28018 del 26/09/2022 (Rv. 665918 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE | Sospensione dell’atto impositivo ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Revoca - Interessi per ritardato versamento - Determinazione - Criteri - Tasso del 4,5% - Applicabilità - Decorrenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665918-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE

In tema di riscossione coattiva delle imposte, nel caso di sospensione giudiziale dell'atto impositivo, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, poi revocata, l'amministrazione finanziaria ha diritto a percepire gli interessi conseguenti al ritardato versamento delle somme dovute da calcolarsi nella misura legale, e in quella del 4,5% solo a seguito dell'entrata in vigore del comma 8 bis, aggiunto al menzionato art. 47 dall'art. 9, comma 1, lett. r), n. 4, del d.lgs. n. 156 del 2015.

Cod. Civ. art. 1282 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. R CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)