Sez. L, Sentenza n. 9783 del 18/06/2003 (Rv. 564410 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Cassazione anche parziale della sentenza d'appello - Estensione alla statuizione sulle spese processuali - Poteri del giudice di rinvio - Revisione totale della regolamentazione delle spese processuali secondo l'esito finale della lite - Sussistenza - Condizioni - Riforma della sentenza di primo grado.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
In tema di spese processuali, la cassazione con rinvio della sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, se rigetta l'appello, ha il potere di provvedere sulle spese del giudizio di appello e, se riforma la sentenza di primo grado, può rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese alla stregua dell'esito finale della lite e, in conseguenza di questo apprezzamento unitario, può pervenire anche ad un provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)