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Sez. 2, Sentenza n. 499 del 02/03/1970 (Rv. 345520 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - OPPONIBILITA AL TERZO - TRASFERIMENTO DI FONDI - CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DELLE SERVITU - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345520-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - OPPONIBILITA AL TERZO - TRASFERIMENTO DI FONDI - CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DELLE SERVITU - SUSSISTENZA.*

Il trasferimento dei fondi comporta anche quello delle relative servitu attive e passive che gravano sugli stessi senza che sia necessaria una specifica menzione della loro cessione, quando risulti regolarmente trascritto il titolo in forza del quale le servitu furono costituite.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 1027

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)