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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17377 del 20/08/2020 (Rv. 658715 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO | Termine annuale ex art. 10 l.fall. - Cancellazione dal registro delle imprese - Necessità - Cancellazione dall'albo dei trasportatori - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2020-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658715-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO

Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l.fall., decorre esclusivamente dalla cancellazione dal registro delle imprese e senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, sicché la pregressa cancellazione dall'albo dei trasportatori non è idonea a far decorrere il termine annuale per la dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)