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Approvazione ed esecutorieta' della Convenzione per la concessione alla Radio Audizioni Italia Societa' per azioni del servizio di radioaudizioni e televisione circolare e del servizio di telediffusione su filo

Testo in vigore al

Convenzione concessione dei servizi di radioaudizione e radiofotografia circolari

Convenzione per la concessione da parte dello Stato alla R.A.I. (Radio Audizioni Italia) dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari.
Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) in persona dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dott. ing.
Albino Antinori e la R.A.I. - Radio Audizioni Italia, Societa' azionaria con sede sociale in Roma, capitale versato lire un miliardo, rappresentata dal presidente dott. Cristano Ridomi all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della R.A.I. in data 25 gennaio 1952, si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1

1. Sono concessi alla Radio Audizioni Italia Societa' per azioni, che nel testo della presente Convenzione sara' indicata con l'abbreviazione R.A.I.:

  1. a) il servizio in esclusiva delle radioaudizioni circolari;

  2. b) il servizio in esclusiva di televisione circolare;

  3. c) il servizio di telediffusione su filo per la diffusione circolare di programmi della stessa natura di quelli diffusi per mezzo delle stazioni radiofoniche e televisive;

  4. d) il servizio senza esclusivita' di radiofotografia circolare.

2. Le subconcessioni sono vietate.

3. L'esercizio dei servizi predetti e di quant'altro serva esclusivamente al loro sviluppo e potenziamento deve costituire lo scopo sociale esclusivo della R.A.I.

4. La Concessione viene accordata con le modalita', le condizioni e gli obblighi previsti dagli articoli seguenti della presente convenzione oltre che dalle norme generali vigenti.

5. Essa si estende a tutto il territorio italiano ed agli altri territori che gia' siano o vengano in seguito affidati all'Italia tanto in amministrazione diretta che sotto forma di mandato, salvo le diverse disposizioni derivanti da atti o da accordi di carattere internazionale.

Art. 2

1. La R.A.I. dovra' avere la sede legale e la Direzione generale in Roma, per giustificati motivi potra' essere decentrata in altra localita' qualche direzione centrale o servizio.

Art. 3

1. La R.A.I. si impegna a portare il proprio capitale sociale a due miliardi di lire e tutte le azioni relative devono essere nominative ed intestate esclusivamente a persone fisiche o giuridiche di nazionalita' italiana.

2. Tutte le azioni dovranno essere dichiarate alienabili solo all'interno della Repubblica.

3. La maggioranza assoluta delle azioni dovra' passare in titolarita' all'Istituto Ricostruzione Industriale (I.R.I.) ed essere intestata esclusivamente allo stesso Istituto. Dette azioni potranno essere trasferite in proprieta' solo allo Stato italiano o altro Ente pubblico nazionale e previa autorizzazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

4. Le sopraindicate limitazioni alla negoziabilita' delle azioni R.A.I. dovranno essere indicate sugli stessi titoli azionari.

Art. 4

1. La RAI provvedera' alla pubblicita' radiofonica e televisiva direttamente oppure a mezzo della Societa' italiana pubblicita' per azioni (S.I.P.R.A.), il cui capitale entro un mese dalla data di stipula della presente convenzione dovra' essere trasferito e rimanere interamente di pertinenza della RAI. Le attivita' pubblicitarie della societa' S.I.P.R.A., che non riguardano quelle radiofoniche e televisive, dovranno essere nel 1973 limitate all'esecuzione dei contratti in corso alla data di stipula della presente convenzione.

2. La R.A.I. inoltre non potra' avere pacchetti azionari ne' partecipazioni in altre societa' senza l'autorizzazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5

1. Del Consiglio di amministrazione della R.A.I. faranno parte sette membri designati rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero delle finanze, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero delle partecipazioni statali.

2. I membri che siano anche funzionari dello Stato, devono essere di grado non inferiore al 7°-A.

3. Il Collegio sindacale dovra' essere presieduto da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministero competente.

4. A tutti gli obblighi e condizioni previsti dal presente articolo e dai precedenti dovra' essere ottemperato, sotto pena di decadenza, nel termine di un anno dalla data della presente convenzione.

5. Le varianti che fosse necessario apportare allo statuto della R.A.I. saranno deliberate in una assemblea straordinaria da tenersi prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 6

1. Il presidente, il consigliere delegato, il direttore generale, i sindaci, il personale direttivo, anche per la parte artistica, e tutto il personale di amministrazione, devono avere la cittadinanza italiana.

2. Il personale artistico esecutivo dovra' essere prevalentemente di nazionalita' italiana.

3. La nomina del presidente della Societa', quella eventuale del consigliere delegato e quella del direttore generale, deve essere approvata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il Consiglio dei Ministri.

4. La predetta approvazione e la partecipazione dei consiglieri e del sindaco di nomina governativa all'amministrazione della Societa', non implicano alcuna responsabilita' da parte dello Stato.

Art. 7

1. Le entrate ordinarie della R.A.I. vengono assicurate dai proventi che seguono:

  1. a) dalle tasse (canoni) di abbonamento al servizio di radioaudizioni circolari;

  2. b) dalle tasse (canoni) di abbonamento al servizio di televisione circolare;

  3. c) dalle tasse (canoni) di abbonamento agli altri servizi in concessione;

  4. d) dai proventi della pubblicita' radiofonica e televisiva;

  5. e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 19 LUGLIO 1960, N. 1034.

Art. 8

1. Le tariffe e i diritti della R.A.I. per le radiodiffusioni circolari saranno quelle fissate dal decreto Ministeriale 17 gennaio 1948 e dalle eventuali successive modifiche in conformita' delle disposizioni vigenti.

2. Le tariffe, tanto per l'esercizio dei servizi in esclusiva di televisione come per quelli di radiofotografia in regime di libera concorrenza, verranno fissate con la stessa procedura vigente per le tariffe del servizio di radiodiffusione.

Art. 9

1. La R.A.I. e' obbligata a mantenere in piena efficienza gli impianti esistenti alla data della presente concessione e che risultano dall'allegato A, che ne fa parte integrante, nonche' di provvedere a sue spese e nei termini indicati negli articoli seguenti, alla costruzione, alla messa in opera e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di radiodiffusione, di televisione circolare e di telediffusione previsti nell'allegato piano tecnico che entra a far parte integrante della presente convenzione.

2. Il piano predetto potra' essere modificato durante le successive fasi di realizzazione e di sviluppo mediante accordi da approvarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

3. Gli impianti di radiodiffusione e telediffusione previsti nel piano tecnico predetto dovranno essere ultimati entro sei anni dalla data della presente convenzione salvo impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e immediatamente denunziate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e da questo riconosciute.

Art. 10

1. La R.A.I. e' obbligata a diffondere tre programmi diversi con un orario complessivo di trasmissione non inferiori a 25 ore giornaliere salvo impedimenti dovuti a giustificati motivi denunziati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e da questo riconosciuti. Uno di tali programmi irradiato da stazioni a modulazione di frequenza eventualmente integrate da altri sistemi di diffusione, dovra' essere a carattere prevalentemente culturale.

2. La R.A.I. e' obbligata a provvedere a quegli ulteriori impianti di radiodiffusione che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, ritenga necessari, dopo l'attuazione del piano sopradetto, al fine di assicurare un servizio soddisfacente in tutto il territorio nazionale, entro i termini che saranno stabiliti d'accordo col Ministero stesso.

3. La R.A.I. si impegna inoltre ad esaminare per l'attuazione tutte quelle richieste che dovessero venirle dall'Amministrazione dello Stato, relativamente a manifestazioni teatrali, liriche e concertistiche pubbliche che si ritenesse utile effettuare nell'interesse dell'arte musicale e del pubblico, con il concorso diretto dei propri mezzi artistici, o con la sua collaborazione, con o senza, sovvenzioni da parte dello Stato.

Art. 11

1. Il servizio delle trasmissioni ad onde corte rimane regolato dalla Convenzione approvata dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, la quale entra a far parte integrante della, presente convenzione.

2. La R.A.I. ha inoltre l'obbligo di mantenere in efficienza gli impianti adibiti a questo servizio e di provvedere a sue spese al loro potenziamento per assicurare il servizio stesso in conformita' alle direttive che saranno impartite dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Art. 12

1. Gli impianti di televisione di Roma, Milano, Torino e Monte Penice, previsti nel piano tecnico allegato, dovranno entrare in funzione non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data del decreto Ministeriale col quale sara' determinato lo "standard" legale.

2. Gli impianti di televisione di Venezia-Monte Venda, Genova-Portofino, Napoli-Castel Sant'Elmo, Firenze-Monte Serra e Firenze-Trespiano dovranno essere portati a termine possibilmente alla data di messa in funzione del canale televisivo delle corrispondenti tratte del cavo coassiale di collegamento e, in ogni caso, dovranno entrare in funzione non oltre 12 (dodici) mesi da tale data.

3. Gli impianti di televisione di Gargano-Monte Galvo, Murge-San Paolo, Reggio Calabria-Monte Cindri e Palermo-San Pellegrino, verranno installati possibilmente alla data di messa in funzione del canale televisivo delle corrispondenti tratte dei cavi coassiali di collegamento e, in ogni caso, dovranno entrare in funzione non oltre 6 (sei) mesi da tale data.

Art. 13

1. L'obbligo e le modalita' previsti dal secondo comma dell'art. 10 si applicano anche agli impianti trasmittenti di televisione allo scopo di assicurare un soddisfacente servizio televisivo nella piu' vasta aerea possibile del territorio nazionale, tenendo presente la possibilita' della rete in cavi coassiali o in ponti radio.

2. La R.A.I. dovra', ottemperare a quest'obbligo gradualmente cosi' da assicurare che l'ultimo dei nuovi impianti da eseguire possa essere ultimato ed entrare in funzione non oltre il decennio successivo all'allestimento di tutti gli impianti previsti dal 3° comma dell'articolo precedente.

Art. 14

1. La R.A.I. ha l'obbligo di mantenere costantemente gli impianti relativi ai servizi previsti nella presente convenzione in piena efficienza; di introdurvi i perfezionamenti consentiti dai progressi della tecnica, per migliorare i servizi, nonche' le modifiche che potranno essere rese necessarie da accordi internazionali.

2. I progetti relativi a questi perfezionamenti e modifiche devono essere preventivamente approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Art. 15

1. I progetti di nuove stazioni trasmittenti di telediffusione per il servizio di radioaudizioni circolare, quelli di nuovi impianti relativi ai servizi di radiofotografia e televisione circolari e quelli di modifica degli impianti stessi gia' esistenti devono essere preventivamente approvati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni col procedimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente e sentito, ove necessario, il Ministero della difesa.

2. Il collaudo delle stazioni e degli impianti di cui al comma precedente e' eseguito dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a mezzo di apposite Commissioni. L'approvazione dei progetti ed il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilita' da parte dello Stato.

Art. 16

1. Qualora gli impianti diano luogo ad interferenze pregiudizievoli agli altri servizi radioelettrici civili e militari, la R.A.I. dovra' attuare prontamente i provvedimenti che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni riterra' indispensabili per la rimozione delle suddette interferenze.

Art. 17

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dara' in uso alla R.A.I. i circuiti musicali necessari sia per il collegamento tra le varie stazioni di radiodiffusione sia per il trasferimento dei programmi da e per l'estero, stipulando all'uopo un'apposita convenzione. I relativi canoni di uso saranno stabiliti dall'Amministrazione, tenuti presenti il costo dei circuiti stessi e l'andamento economico-finanziario del servizio di radiodiffusione.

2. L'amministrazione, su richiesta della RAI, cedera' in uso a quest'ultima, alle condizioni e modalita' da stabilire, canali televisivi su cavi coassiali e ponti radio di proprieta' dell'amministrazione medesima.

3. I canoni per la cessione dei canali in questione sono quelli riportati nell'allegato 1 alla presente convenzione.

4. Essi potranno essere modificati, sentita la societa', tenuti presente il costo dei canali e l'andamento del servizio televisivo.

5. La restituzione dei canali TV non piu' necessari per le esigenze della RAI e' ammessa con preavviso minimo di sei mesi e alle altre condizioni che saranno stabilite di comune accordo all'atto della cessione dei canali medesimi.

6. L'amministrazione accordera' il proprio consenso dopo aver accertato che la societa' e' in grado di sostituire i circuiti restituiti con idonei impianti di sua proprieta'.

7. Si considera ad ogni effetto avvenuta alla data dell'11 gennaio 1967 la restituzione all'amministrazione dei soli canali in cavo coassiale indicati nell'allegato 2 e ceduti alla RAI alle date a fianco indicate.

Art. 18

1. La R.A.I. predispone ogni trimestre, tenendo conto delle esigenze di ordine generale e locale, il piano di massima dei programmi da svolgersi durante il trimestre successivo ed i relativi orari, compresi quelli delle trasmissioni pubblicitarie.

2. Il piano deve essere preventivamente approvato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Comitato per la determinazione delle direttive di massima, culturali, artistiche, educative dei programmi previsto dagli articoli 8 e seguenti della legge 3 aprile 1947, n. 428, e successive modifiche.

3. La R.A.I., se richiesta, dovra' mettere gratuitamente a disposizione del Governo, fino a due ore al giorno, escluse quelle dei programmi serali, le stazioni di radiodiffusione per i comunicati governativi. Essa inoltre, su richiesta del Governo stesso, prestera' la sua opera per manifestazioni di interesse generale, o collettivo.

4. Tali speciali prestazioni, pero', non potranno essere richieste, piu' di tre volte alla settimana, salvo che ricorrano delle speciali esigenze.

Art. 19

1. La pubblicita' dovra' essere contenuta nelle forme piu' convenienti per non recare pregiudizio alla bonta' chi programmi; la trasmissione delle frasi o delle visioni aventi carattere esclusivo di pubblicita' non deve occupare piu' del 5% del tempo riservato alla concessionaria per la esecuzione dei programmi.

2. Tale durata potra' essere aumentata fino all'8% per giustificati motivi con autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 20

1. Per gravi motivi di ordine pubblico, il Ministero dell'interno di intesa col Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' modificare il piano di massima dei programmi e degli orari.

2. Per ragioni militari o per gravi motivi di ordine pubblico o per grave necessita' pubblica, il Governo potra', con decreto del Presidente della Repubblica, inteso il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare l'esercizio ed eventualmente prendere possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Societa' ed assumerne il servizio.

3. Nei casi di assunzione del servizio, all'atto della consegna dell'impianto, sara' redatto un verbale da cui risulti lo stato di conservazione e di funzionamento dell'impianto stesso.

4. Un altro verbale sara' redatto al momento della riconsegna alla Societa' concessionaria. La riconsegna degli impianti alla R.A.I. dovra' essere fatta nello stato in cui essi si trovavano all'atto della consegna.

5. Nessuna indennita' speciale spettera' in questi casi alla R.A.I. salvo l'accreditamento a favore di essa dell'importo dei proventi percetti durante il periodo suddetto, detratte le spese. Ai fini di tale detrazione non dovra' tenersi conto delle spese che abbiano superato la quota media proporzionale dei dodici mesi precedenti. Se la sospensione dovesse durare piu' di sei mesi, sara' garantito dallo Stato alla Societa' concessionaria, un interesse pari al tasso legale di sconto, ma limitatamente al capitale corrispondente agli impianti presi in possesso dallo Stato.