Sez. L, Sentenza n. 2951 del 26/03/1987 (Rv. 452054 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ATTIVITÀ DI LETTURISTA - ESATTORE DI UNA AZIENDA ELETTRICA - CARATTERE AUTONOMO O SUBORDINATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ATTIVITÀ DI LETTURISTA - ESATTORE DI UNA AZIENDA ELETTRICA - CARATTERE AUTONOMO O SUBORDINATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'accertamento del giudice del merito in ordine alla concreta qualificazione dell'attività di letturista o esattore di una azienda elettrica - di per sè riconducibile in astratto tanto ad un rapporto di lavoro autonomo che ad un rapporto di lavoro subordinato - è incensurabile in Sede di legittimità, ove l'accertamento sia sorretto da un'adeguata motivazione e non risulti alcuna violazione dei criteri generali ed astratti in tema di distinzione fra lavoro autonomo e subordinato. (nella specie, la Corte suprema ha confermato la decisione del merito che aveva qualificato come rapporto di lavoro autonomo l'attività del letturista ed esattore dell'ENEL, avendone escluso la subordinazione e l'inserimento nell'organizzazione aziendale). (Conf 1573/85, mass n 439555; (Conf 6776/82, mass n 424418).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)