Sez. 3, Sentenza n. 4809 del 19/09/1979 (Rv. 401419 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - OFFERTA DEL PREZZO - TERMINI - DECORRENZA - DISCIPLINA EX ART UNICO DELLA LEGGE N 2 DEL 1979 ED EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - OFFERTA DEL PREZZO - TERMINI - DECORRENZA - DISCIPLINA EX ART UNICO DELLA LEGGE N 2 DEL 1979 ED EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965.*
Ai sensi dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n 2, che ha interpretato in Forma autentica la legge 26 maggio 1965 n 590, i termini previsti dai commi sesto e settimo di quest'ultima legge per l'offerta del prezzo decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente o del successivo avente causa, fino alla dichiarazione del riscatto, ovvero, qualora sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce tale diritto.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)