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Sez. 2, Sentenza n. 2245 del 06/07/1972 (Rv. 359554 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - DATI CATASTALI - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1972-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359554-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - DATI CATASTALI - VALORE PROBATORIO.*

La prova della proprieta o della comproprieta di chi rivendica un immobile puo essere desunta, in quanto stato di fatto, anche da mezzi indiretti nonche da presunzioni, purche queste abbiano i requisiti della gravita, precisione e concordanza di cui all'art 2729 cod civ. i dati catastali, pur non valendo a dimostrare senz'altro la proprieta o la comproprieta di un immobile, possono essere presi in considerazione come dati indiziari e presuntivi e operare, se convalidati da altri elementi di causa, con influenza determinante nella formazione del convincimento del giudice. (Conf 2000'71, mass n 352612; 335'70, mass n 345226).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)