Sez. 1 - , Ordinanza n. 12837 del 11/05/2023 (Rv. 667757 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Azione revocatoria – Esenzione ex art. 67, comma 3, l.fall. - Pagamento effettuato da società a partecipazione pubblica di trasporto aereo a società a partecipazione pubblica di gestione di un aeroporto – Riconducibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
In tema di azione revocatoria fallimentare, beneficia dell'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a, l.fall., rientrando nel concetto di "esercizio dell'attività d'impresa" contemplato dalla norma, il pagamento di "diritti aeroportuali" e "servizi di handling", effettuato da una società a partecipazione pubblica di trasporto aereo ad una società a partecipazione pubblica di gestione di un aeroporto.
Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)