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Sez. 1, Sentenza n. 5735 del 14/05/1992 (Rv. 477210 - 01)

Società - Di capitali - Società per azioni - Costituzione - Atto costitutivo (per atto pubblico) e statuto - In genere | Contratto sociale - Clausola nulla non inficiante l'intero contratto - Contratto - Validità - Clausola nulla - Esclusione - Sanatoria ex ultimo comma art. 2332 cod. civ. - Difetto - Ostatività all'applicabilità del principio della validità del contratto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477210-01

Società - Di capitali - Società per azioni - Costituzione - Atto costitutivo (per atto pubblico) e statuto - In genere

In tema di nullità del contratto sociale, l'ultimo comma dell'art. 2332 cod. civ. - in base al quale la nullità stessa non può essere dichiarata quando sia stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese - non osta, ove difetti detta sanatoria, all'applicabilità, in presenza di una clausola nulla che non infici l'intero contratto, del principio di cui all'art. 1419 cod. civ., per effetto del quale il negozio rimane valido con l'esclusione della clausola nulla (nella specie, previsione della partecipazione ad una società cooperativa anche di società commerciali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)