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Sez. 5, Sentenza n. 6051 del 16/09/2015 Ud. (dep. 12/02/2016) Rv. 266604 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE | Estensione al consulente tecnico di parte - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266604-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE

L'esimente prevista dall'art. 598 cod. pen. che prevede la non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati dinanzi all'autorità giudiziaria quando le offese concernono l'oggetto della causa, non si applica al consulente tecnico nominato nel procedimento penale, in quanto lo stesso non è equiparabile né alle parti, né ai loro patrocinatori, ai quali espressamente ed esclusivamente si riferisce la citata disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)