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Sez. 1, Sentenza n. 1475 del 11/10/1965 Ud. (dep. 03/01/1966) Rv. 100010 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - SIGNIFICATO.*
Stato
decisa il 1965-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100010-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - SIGNIFICATO.*

Se l'art 185 n 3 cod proc pen annovera tra le nullita di ordine generale l'inosservanza delle Disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, e certo che per assistenza dell'imputato intende riferirsi a tutti quei casi in cui la legge prescrive l'obbligatoria assistenza del difensore, mentre per l''intervento dell'imputatò si riferisce a tutte quelle situazioni nelle quali, per legge, e garantita la partecipazione personale del medesimo al procedimento. Pertanto, soltanto la violazione di quell'insieme di norme che prescrivono Atti, formalita e condizioni di tempo e di luogo, allo scopo di consentire all'imputato di presentarsi nel procedimento da luogo a nullita; la quale ovviamente si verifica non per il mancato intervento dell'imputato, ma per la violazione di quelle Disposizioni di legge destinate ad assicurarglielo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)