Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 1 giugno 1978, causa 99/77
Epigrafe
Nella causa 99/77,
DR. DENIS D'AURIA, ex dipendente in prova della Commissione delle Comunità europee, residente in Upton, Didcot (Oxfordshire), Regno Unito, con gli avvocati Jacques Putzeys e Xavier Leurquin, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Nickts, «huissier de justice», 17, Boulevard Royal,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Raymond Baeyens, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il proprio consigliere giuridico sig. Mario Cervino, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento:
del silenzio-rifiuto opposto al reclamo amministrativo 19 gennaio 1977, diretto alla revoca del rapporto compilato, alla fine del periodo di prova del ricorrente, in data 25 ottobre 1976;
del silenzio-rifiuto opposto al reclamo amministrativo 18 marzo 1977, diretto alla revoca della decisione di licenziamento adottata, nei confronti del ricorrente, in data 20 dicembre 1976;
in quanto occorra, della decisione espressa di rigetto dei due reclami amministrativi, decisione contenuta nella lettera della Commissione 30 agosto 1977 n. 4425,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: G. Bosco, presidente di Sezione, J. Mertens de Wilmars e A. O'Keeffe, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti durante la fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
punto 1
Il dr. Denis D'Auria, medico, cittadino britannico, veniva assunto nel novembre 1974, in qualità di agente temporaneo, per un periodo di due anni, col grado A 6, presso il servizio medico di Ispra, dipendente dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione (D.G. IX). Per tale periodo, nei suoi confronti veniva redatto, il 25 maggio 1975, un rapporto favorevole.
In seguito alla pubblicazione, nel luglio 1975, dell'avviso di posto vacante-bando di concorso interno COM/476/75, egli presentava la propria candidatura ad un posto di amministratore (A 7/A 6) e, con decisione 8 maggio 1976, veniva nominato a tale posto in qualità di dipendente in prova, col grado A 6 e con effetto dal 1o marzo 1976. Il rapporto sul periodo di prova, redatto nei suoi confronti il 25 ottobre 1976 dal capo servizio che aveva compilato il precedente rapporto del maggio 1975, era a lui sfavorevole e proponeva il suo licenziamento allo scadere del suddetto periodo. Il dr. D'Auria, con lettera 19 novembre 1976, contestava la fondatezza di questo rapporto.
L'8 dicembre 1976 aveva luogo un colloquio fra il dr. D'Auria e il direttore del personale a Bruxelles. In seguito a tale colloquio, quello stesso giorno, all'interessato veniva consegnata una nota personale e riservata in cui si confermava che, qualora egli non avesse presentato spontaneamente le dimissioni con effetto dal 1o aprile 1977 al più tardi, sarebbe stato iniziato i procedimento di licenziamento.
Con nota 16 dicembre 1976, il direttore generale del personale e dell'amministrazione proponeva al presidente della Commissione di licenziare il ricorrente. La decisione di licenziamento veniva adottata il 20 dicembre 1976, con effetto dal 1o gennaio 1977.
Con nota 19 gennaio 1977, l'interessato proponeva alla Commissione un reclamo diretto contro il rapporto sul periodo di prova compilato il 25 ottobre 1976.
punto 2
In seguito a tale reclamo, la Commissione convocava un collegio medico incaricato di emettere un parere sul «reclamo presentato dal dr. D'Auria». Questo collegio si riuniva due volte, il 4 febbraio e il 18 marzo 1977, e comunicava il suo parere, il 1o aprile 1977, al direttore generale del personale e dell'amministrazione.
Nel frattempo, il 18 marzo 1977, il dr. D'Auria proponeva un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto contro la decisione di licenziamento adottata il 20 dicembre 1976. Il 1o agosto 1977, egli ha proposto il presente ricorso.
Con lettera 30 agosto 1977, la Commissione respingeva i due suddetti reclami.
punto 3
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale dopo aver chiesto ad entrambe le parti di fornirle per iscritto alcune informazioni preliminari.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo; di conseguenza annullare gli atti impugnati e porre le spese a carico della controparte».
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
«respingere il ricorso e porre le spese a carico del ricorrente».
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Quanto al rapporto sul periodo di prova
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene anzitutto che il rapporto sul periodo di prova è viziato:
paragrafo 2
da incompetenza, in quanto è stato firmato dal capo del servizio medico di Ispra, funzionario di grado A 3, mentre nella fattispecie esso avrebbe dovuto essere firmato dal direttore del personale;
da errore di fatto, in quanto sarebbe fondato su elementi manifestamente inesatti e incompleti, quali in particolare quelli relativi ad una missione del ricorrente nel Friuli, e quelli relativi alla portata e alla varietà delle attività di ricerca svolte dal ricorrente.
paragrafo 3
La convenuta oppone, per quanto riguarda la censura d'incompetenza, che il rapporto sul periodo di prova, contrariamente al rapporto informativo periodico di cui all'art. 43 dello Statuto, non ha mai costituito oggetto di una specifica disciplina che precisi, in particolare, chi dev'essere il relatore. D'altra parte, trattandosi di un medico, il capo del servizio medico era il solo in grado di valutare le prestazioni fornite dall'interessato durante il periodo di prova. Quanto al direttore del personale di Bruxelles, che non è un medico, egli aveva avuto un colloquio col dr. D'Auria e gli aveva confermato per iscritto, l'8 dicembre 1976, la sua intenzione di presentare alla Commissione il rapporto sul periodo di prova in cui veniva raccomandato il licenziamento. Infine, il direttore generale del personale e dell'amministrazione, con nota 16 dicembre 1976 indirizzata al presidente della Commissione, aveva fatte proprie le conclusioni del rapporto di cui trattasi.
paragrafo 4
Quanto alla censura di errore di fatto, la convenuta rileva poi che il rapporto sul periodo di prova in data 25 ottobre 1976 fornisce, nella sua parte seconda, nelle rubriche A e C, come del resto nelle osservazioni di carattere generale, un commento per i voti scarsi. Da questo non appare affatto, ad esempio, che la missione svolta nel Friuli sia stata considerata come prova dell'insufficienza delle capacità professionali del ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Quanto alla decisione di licenziamento
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che la decisione di licenziamento di cui trattasi implica:
paragrafo 2
1) violazione dell'art. 34, n. 1, dello Statuto nonché eccesso di potere, in quanto sarebbe stata adottata 10 mesi dopo la data di ammissione al periodo di prova, mentre l'autorità che ha il potere di nomina non ha più il diritto, una volta scaduto il periodo di prova (9 mesi), di licenziare un dipendente per incapacità dimostrata durante tale periodo;
2) violazione dell'art. 9, n. 5, dello Statuto, in quanto la decisione sarebbe stata adottata senza il parere obbligatorio del comitato dei rapporti;
3) violazione dell'art. 34, n. 2, dello Statuto, in quanto essa sarebbe stata adottata in base ad un rapporto sul periodo di prova compilato e firmato da persona non competente;
4) sviamento di potere, in quanto essa sarebbe stata adottata in seguito all'infruttuoso tentativo di ottenere, con pressioni, le «spontanee dimissioni» del ricorrente (ved. lettera 8 dicembre 1976 del direttore del personale) in epoca in cui i nove mesi del periodo di prova erano già scaduti senza alcuna decisione da parte dell'istituzione convenuta. Questo tentativo sarebbe stato poi motivato dalla volontà della controparte di far valere l'art. 34, n. 2, 4o comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee, secondo cui l'indennità pari a due mensilità dello stipendio non è dovuta al dipendente che si dimette prima della scadenza del periodo di prova.
paragrafo 3
La convenuta oppone che :
paragrafo 4
a) risulta anche dalla giurisprudenza della Corte che l'art. 34, n. 1, dello Statuto non stabilisce alcun termine preciso per la notifica della decisione di licenziamento adottata in base ai risultati del periodo di prova, ma lascia a tale scopo all'istituzione un ragionevole lasso di tempo dopo la scadenza del suddetto periodo;
b) nessuna istituzione ha fino ad oggi ritenuto necessario procedere alla creazione del comitato dei rapporti secondo quanto precisato negli artt. 10 e 11 dell'allegato II dello Statuto;
c) la decisione di licenziamento è stata adottata in base ad un rapporto sul periodo di prova firmato, certo, dal capo del servizio medico di Ispra, ma confermato sia dal direttore del personale, sia dal direttore generale del personale e dell'amministrazione a Bruxelles, dal quale detto servizio dipende direttamente;
d) la lettera del direttore del personale in data 8 dicembre 1976 costituiva un ultimo tentativo, a favore di un dipendente in prova la cui inattitudine all'esercizio delle sue mansioni era accertata, di evitare la constatazione di tale stato di cose, sgradevole tanto per l'amministrazione quanto per l'interessato, mediante una decisione formale. Essa era stata consegnata al dr. D'Auria, dietro sua richiesta, al termine di un colloquio in cui tutti gli aspetti della situazione così créatasi, in particolare circa il futuro professionale dell'interessato, erano stati apertamente discussi con quest'ultimo. Inoltre, nel procedere all'esame dei due reclami presentati dal dr. D'Auria, la Commissione aveva incaricato il collegio medico, organo non ufficiale, ma cui partecipano dipendenti medici che svolgono funzioni di responsabilità, di esprimere un parere sul caso di specie.
paragrafo 5
Il ricorrente contesta questi argomenti, nonché l'interpretazione data dalla convenuta alle sentenze della Corte in materia. Quanto alla censura di sviamento di potere, egli richiama l'attenzione sulla corrispondenza da lui scambiata col capo del servizio medico dal 29 gennaio 1976 al 28 ottobre 1976, dalla quale risulterebbe l'incompatibilità di carattere esistente fra questo dipendente e lui stesso. Rimproveri infondati appaiono bruscamente in questa corrispondenza e vengono continuamente ampliati e diversificati, in varie lettere, come se il capo del servizio medico volesse precostituirsi un fascicolo giustificativo fino al rapporto finale sul periodo di prova che, in tali condizioni, non poteva essere altro che negativo.
paragrafo 6
La convenuta replica che nessuno degli elementi addotti dal ricorrente costituisce un serio indizio di sviamento di potere. L'unico elemento concreto è la nota dell'8 dicembre 1976 che, tuttavia, indica le benevole intenzioni del funzionario che ne aveva preso l'iniziativa, nel senso di prendere in considerazione il beninteso interesse del dipendente in prova il cui licenziamento era inevitabile.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 16 marzo 1978, il direttore del personale sig. Jeremy R. Baxter e il ricorrente hanno risposto a domande loro rivolte dalla Corte in merito al colloquio dell'8 dicembre 1976.
paragrafo 2
Nel corso della stessa udienza le parti hanno svolto le loro difese orali.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 27 aprile 1978.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 1o agosto 1977 il ricorrente ha chiesto l'annullamento del rapporto sul periodo di prova redatto nei suoi confronti il 25 ottobre 1976 ai sensi dell'art. 34, n. 2, dello Statuto del personale, nonché della decisione della Commissione 20 dicembre 1976, con la quale egli veniva licenziato con effetto dal 1o gennaio 1977.
SENTENZA › In diritto › a) Quanto al rapporto sul periodo di prova
punto 2
Il ricorrente sostiene anzitutto che l'impugnato rapporto sul periodo di prova è viziato da incompetenza, in quanto è stato redatto e firmato dal capo del servizio medico di Ispra, funzionario di grado A 3, mentre soltanto il direttore interessato, nella fattispecie il direttore del personale, avrebbe dovuto redigere e firmare detto rapporto;
punto 3
il ricorrente sostiene inoltre che il rapporto in questione è viziato da errore di fatto, in quanto è fondato su elementi manifestamente inesatti o incompleti, quali in particolare quelli relativi alla sua missione nel Friuli, nonché alla portata ed alla varietà delle sue attività di ricerca.
punto 4
Quanto al primo mezzo, nessuna disposizione dello Statuto del personale determina l'autorità competente a redigere e firmare, in qualità di relatore, il rapporto sul periodo di prova di cui all'art. 34, n. 2, dello Statuto;
punto 5
il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe potuto e dovuto emanare specifiche disposizioni in materia, valendosi del potere attribuitole dall'art. 110 dello Statuto, di guisa ch'essa non può far valere la mancanza di tali disposizioni per giustificare l'attribuzione delle funzioni di relatore ad un organo amministrativo diverso dal direttore del personale.
punto 6
Pur stabilendo che ciascuna istituzione adotta le disposizioni generali per l'attuazione dello Statuto, previa consultazione del comitato del personale e del comitato dello statuto, l'art. 110 dello Statuto non precisa tuttavia la forma in cui dette disposizioni devono essere adottate;
punto 7
risulta che, per quanto qui interessa, la designazione del relatore costituisce oggetto di una nota della Commissione, in data 1o febbraio 1974, intitolata «Guide à l'intention des notateurs des fonctionnaires stagiaires»;
punto 8
nella parte seconda, capitolo 1, di tale nota si raccomanda, per quanto riguarda la scelta del relatore, di attenersi «per quanto possibile» alle direttive stabilite per il rapporto informativo periodico di cui all'art. 43 dello Statuto, secondo cui, per i dipendenti della categoria A e per quelli del ruolo linguistico, il rapporto informativo è redatto dal direttore competente o dal consigliere principale;
punto 9
poiché dette direttive sono state adottate dalla Commissione in forza dell'art. 110 dello Statuto, nella loro estensione al rapporto sul periodo di prova non si può vedere un atto amministrativo arbitrario, tenuto conto in particolare delle analogie esistenti fra questo rapporto e il rapporto informativo periodico;
punto 10
la riserva espressa nella frase «per quanto possibile», contenuta nella nota, può d'altra parte giustificarsi in ragione del carattere particolare di talune situazioni di fatto o di diritto di cui debba tenersi conto nel compilare il rapporto sul periodo di prova o il rapporto informativo periodico;
punto 11
una situazione del genere si presentava nella fattispecie, in cui la competenza professionale del ricorrente e le mansioni corrispondenti al posto ch'egli doveva occupare nel servizio medico dell'istituzione erano così specifiche da non poter essere esattamente valutate dal direttore del personale;
punto 12
invece, il fatto che in questo caso il rapporto sul periodo di prova venisse redatto da un superiore gerarchico quale il capo del servizio medico, che, pur essendo di rango meno elevato del direttore del personale, si trovava in stretta relazione col lavoro del dipendente in prova, poteva meglio garantire la corretta valutazione delle capacità del dipendente stesso ai fini dell'eventuale nomina in ruolo e rispondere quindi all'interesse generale del servizio.
punto 13
Quanto al secondo mezzo, nel rapporto sul periodo di prova di cui è causa nulla consente di concludere che gli elementi di fatto richiamati dal ricorrente, quali la sua missione nel Friuli, siano stati decisivi ai fini del giudizio espresso nei suoi confronti dal relatore;
punto 14
d'altro canto, l'argomento secondo cui detto rapporto sarebbe incompleto o inesatto sul punto relativo alla portata e alla varietà delle attività di ricerca del ricorrente non è corroborato da alcuna precisazione, mentre si deve in particolare tener conto del fatto che lo stesso rapporto sul periodo di prova descrive le principali attività esercitate dall'interessato durante tale periodo;
punto 15
per tutti questi motivi le conclusioni formulate nel ricorso contro il rapporto sul periodo di prova vanno respinte.
SENTENZA › In diritto › b) Quanto alla decisione di licenziamento
punto 16
Il ricorrente sostiene anzitutto che la decisione di porre fine al suo rapporto d'impiego è illegittima, in quanto adottata dopo la scadenza del periodo di prova, e cioè ad una data in cui l'autorità che ha il potere di nomina non ha più, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, il potere di licenziare il dipendente per risultati negativi del periodo di prova;
punto 17
a sostegno di questa censura egli adduce che l'art. 34 dello Statuto, indicando che il periodo di prova «è di 9 mesi per i funzionari della categoria A», sottintende che l'eventuale decisione di licenziare il dipendente in prova deve intervenire prima della scadenza del termine suddetto.
punto 18
L'art. 34, n. 2, 1o comma, dello Statuto, riguardante i casi in cui, come nella fattispecie, viene posto fine al rapporto d'impiego di un dipendente in seguito ai risultati del periodo di prova, non impone alcun termine perentorio per l'adozione della relativa decisione;
punto 19
la Commissione è tenuta a decidere entro un termine ragionevole, ma questo può cominciare a decorrere solo dal momento in cui il rapporto sul periodo di prova è stato redatto e comunicato all'interessato;
punto 20
conseguentemente, poiché nella fattispecie il dies a quo per il computo del termine era il 25 ottobre 1976, la decisione di licenziamento, intervenuta il 20 dicembre 1976, è stata adottata entro un termine ragionevole.
punto 21
Il ricorrente sostiene poi che la suddetta decisione è in contrasto con l'art. 9, n. 5, dello Statuto, in quanto sarebbe stata adottata senza il parere del comitato dei rapporti;
punto 22
la circostanza che detto comitato non esista ancora non è sufficiente, a suo avviso, per escludere una siffatta violazione, in quanto la Commissione non potrebbe ritardare indefinitamente l'istituzione del comitato stesso.
punto 23
L'art. 9, n. 1, dello Statuto dispone che è «eventualmente» istituito un comitato dei rapporti;
punto 24
poiché l'istituzione del comitato non è obbligatoria, non si può far carico alla Commissione di non avervi proceduto e di aver adottato la decisione di licenziamento, alla fine del periodo di prova, senza sentire il parere di un siffatto organo.
punto 25
Il ricorrente sostiene inoltre che la decisione di cui è causa è irregolare in quanto sarebbe stata adottata in base ad un rapporto sul periodo di prova compilato e firmato da un funzionario incompetente.
punto 26
Poiché, per le ragioni precedentemente esposte, la censura d'incompetenza formulata contro il rapporto sul periodo di prova non è giuridicamente fondata, il presente mezzo risulta a sua volta infondato.
punto 27
Il ricorrente sostiene infine che la decisione di cui è causa è viziata da sviamento di potere, in quanto sarebbe stata adottata in seguito all'infruttuoso tentativo del direttore del personale di esercitare su di lui pressioni per ottenere ch'egli presentasse le dimissioni;
punto 28
a sostegno di questo mezzo, il ricorrente si riferisce al colloquio da lui avuto col direttore del personale in data 8 dicembre 1976, nonché alla lettera da questi consegnatagli lo stesso giorno, in cui gli si comunicava che il rapporto sul periodo di prova 25 ottobre 1976 sarebbe stato distrutto e l'istituzione gli avrebbe espresso per iscritto i suoi ringraziamenti per i servizi resi, qualora egli facesse pervenire all'amministrazione, entro il 17 dicembre 1976, le sue dimissioni a decorrere dal 1o aprile 1977 al più tardi;
punto 29
lo scopo perseguito dalla Commissione mediante questo tentativo sarebbe, secondo il ricorrente, tanto più illegittimo, in quanto le dimissioni dell'interessato avrebbero permesso all'amministrazione di evitare il versamento dell'indennità pari a due mensilità dello stipendio base contemplata dall'art. 34, n. 2, 3o comma, dello Statuto.
punto 30
Gli argomenti dedotti non sono basati su elementi di fatto o di diritto sufficienti a provare l'esistenza dell'allegato sviamento di potere;
punto 31
poiché, come risulta dalla lettera sopra ricordata, la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di rinunciare alle prestazioni del ricorrente stava per essere adottata alla data del colloquio e della stessa lettera, si può ammettere che la proposta allora fatta dal direttore generale — anche se può apparire deprecabile — trovi la sua motivazione nella volontà dell'autorità amministrativa di non nuocere alla reputazione del ricorrente;
punto 32
le conclusioni intese a far annullare la decisione di licenziamento sono quindi giuridicamente infondate.
punto 33
Per questi motivi il presente ricorso va respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 34
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese;
punto 35
il ricorrente è rimasto soccombente;
punto 36
tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
Bosco
Mertens de Wilmars
O'Keeffe
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1o giugno 1978.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
Il Presidente della Prima Sezione
G. Bosco