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Sez. L, Sentenza n. 20269 del 27/09/2010 (Rv. 615301 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE | Mutamento del rito - Onere di allegazione e deduzione - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2010-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615301-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE

A seguito del mutamento del rito, da ordinario in rito del lavoro, le parti, devono precisare, nel primo atto difensivo successivo al suddetto provvedimento quanto non sia stato già dedotto con l'atto di citazione, essendo ciò necessario in virtù dei principi di immediatezza, oralità e concentrazione che caratterizzano il processo del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)