Sez. 2, Sentenza n. 8216 del 15/04/1983 Ud. (dep. 12/10/1983) Rv. 160618 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESSENZIALITÀ - MANCANZA - INSUSSISTENZA DEL FATTO REATO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESSENZIALITÀ - MANCANZA - INSUSSISTENZA DEL FATTO REATO.*
Nella truffa contrattuale la conclusione del contratto assume Rilevanza decisiva ai fini della perpetrazione del reato, rappresentando l'espediente fraudolento necessario perché si abbia l'induzione in errore della vittima con le conseguenze negative che da tale fatto discendono. Conseguentemente, una volta esclusa o non provata la conclusione del negozio giuridico, la formula di proscioglimento da adottarsi è quella "perché il fatto non sussiste", mancando l'elemento essenziale della truffa contrattuale, cioè la induzione in errore del soggetto passivo, quale conseguenza di un espediente fraudolento. (V mass n 153574; (V mass n 153147; (V mass n 148455; (V mass n 147822).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)