Sez. L, Sentenza n. 4285 del 27/06/1986 (Rv. 447052 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - PROCURA SPECIALE - CONFERIMENTO CON LA FORMULA "PER IL PRESENTE GIUDIZIO" - VALIDITÀ ANCHE PER IL GRADO DI APPELLO - CONFERIMENTO DI PROCURA PER UN TIPO DI GIUDIZIO DIVERSO DA QUELLO INTRODOTTO - INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - PROCURA SPECIALE - CONFERIMENTO CON LA FORMULA "PER IL PRESENTE GIUDIZIO" - VALIDITÀ ANCHE PER IL GRADO DI APPELLO - CONFERIMENTO DI PROCURA PER UN TIPO DI GIUDIZIO DIVERSO DA QUELLO INTRODOTTO - INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*
Il conferimento, in primo grado, di procura speciale alle liti mediante la formula "per il presente giudizio" o "per la presente procedura", senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito a quel giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, ed integra, quindi, quella "volontà espressa" che, vincendo la presunzione legale in senso contrario (art. 83, ultimo comma, cod. proc. civ.), consente di ritenere la procura operante anche per il grado d'appello. Tale principio, peraltro, non può trovare applicazione allorché la procura speciale risulti in primo grado conferita solo mediante esplicito riferimento ad un tipo di giudizio (nella specie, di ammissione tardiva al fallimento) diverso da quello (nella specie, controversia previdenziale) introdotto dal ricorso, valendo in tal caso l'integrazione del contenuto della procura con quello del ricorso al quale essa inerisce soltanto a far ritenere la procura validamente conferita per il primo grado di quel giudizio (nella specie, previdenziale) introdotto da quel ricorso. (V 4491/85, mass n 441954; (V 2191/85, mass n 440071; (V 4093/84, mass n 436043; (V 3370/83, mass n 428269; (V 5274/79, mass n 401879).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)