Sez. 3, Sentenza n. 2990 del 27/03/1987 (Rv. 452086 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - GIUDIZIO RELATIVO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO AL PROCURATORE AD NEGOTIA DEL VENDITORE - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - GIUDIZIO RELATIVO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO AL PROCURATORE AD NEGOTIA DEL VENDITORE - CONSEGUENZE.*
Con riguardo al giudizio di riscatto agrario, previo accertamento della simulazione della vendita del fondo, la notificazione dello atto introduttivo al procuratore ad negotia del convenuto venditore, che non sia anche procuratore ad litem, comporta non la nullità della citazione o della sua notificazione bensì la mancata Costituzione del rapporto processuale in primo grado per difetto di legittimazione processuale del convenuto che ove non sia stata sanata (con effetti ex nunc) dalla Costituzione in giudizio della stessa parte o del suo rappresentante processuale, è rilevabile, salvo il limite del giudicato, anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e può quindi essere eccepita per la prima volta in Cassazione. (V 1673/71, mass n 352119).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)