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Sez. 3, Sentenza n. 3900 del 20/11/1975 (Rv. 378158 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - NOZIONE - FATTISPECIE (ASSOLUZIONE DI UN COLONO PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO DALLA IMPUTAZIONE DI APPROPRIAZIONE INDEBITA DI PARTE DEI PRODOTTI DEL FONDO IN DANNO DEL CONCEDENTE; ESCLUSIONE DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO; PRESUPPOSTO DELLA DECISIONE PENALE; PRECLUSIONE DELL'INDAGINE SULLA OBIETTIVA LEGITTIMITA DEL CRITERIO DI RIPARTIZIONE; ESCLUSIONE).*
Stato
decisa il 1975-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378158-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - NOZIONE - FATTISPECIE (ASSOLUZIONE DI UN COLONO PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO DALLA IMPUTAZIONE DI APPROPRIAZIONE INDEBITA DI PARTE DEI PRODOTTI DEL FONDO IN DANNO DEL CONCEDENTE; ESCLUSIONE DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO; PRESUPPOSTO DELLA DECISIONE PENALE; PRECLUSIONE DELL'INDAGINE SULLA OBIETTIVA LEGITTIMITA DEL CRITERIO DI RIPARTIZIONE; ESCLUSIONE).*

I 'fatti materialì, cui si riferisce l'art 28 cod proc pen nel regolare l'autorita del giudicato penale nel giudizio civile od amministrativo, sono solo quelli che costituiscono il presupposto logico ed indispensabile della pronuncia (di assoluzione o di condanna) del giudice penale. (nella specie, un colono, imputato di appropriazione indebita in danno del concedente, per aver trattenuto i prodotti del fondo in misura superiore a quella spettantegli, era stato assolto con la formula 'perche il fatto non costituisce reatò; il giudice civile del merito, in causa vertente fra le medesime parti sull'ammontare delle quote di ripartizione dei prodotti, aveva rilevato che presupposto necessario della decisione penale era stata la sola esclusione della consapevolezza dell'imputato di agire illegittimamente, ed aveva quindi affermato che la decisione stessa non poteva spiegare alcun effetto preclusivo in ordine alla indagine sull'obiettiva legittimita o meno del criterio di ripartizione dei frutti adottato dal colono. La suprema Corte ha ritenuto corretta detta statuizione, in forza del principio sopra enunciato). (V 3517/74, mass n 372034).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)