Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone
Testo in vigore al
Art. 23 Scarpe e rulliere
1. Per limitare l'inflessione delle funi sugli appoggi, si provvede come segue:
a) nel caso di scarpe di appoggio (funi soggette solo a piccoli scorrimenti longitudinali), si assegna alle scarpe un raggio in rapporto conveniente al diametro della fune;
b) nel caso di rulliere (funi mobili dell'impianto), si assegna all'angolo di deviazione della fune su ogni rullo, determinato tenendo conto delle ipotesi di carico della linea piu' sfavorevoli e astraendo dagli eletti dinamici, un limite massimo. Il valore di tale limite sara' maggiore per rulli rivestiti di materiale cedevole rispetto a quello consentito per rulli non rivestiti: e cio' in dipendenza della piu' estesa ripartizione della pressione mutua tra rullo e fune determinata dal rivestimento; comunque, anche per favorire tale ripartizione, il diametro dei rulli non deve scendere al disotto di un certo minimo in proporzione al diametro della fune.
Per le funi portanti il raggio di curvatura delle scarpe di appoggio deve essere inoltre commisurato alla velocita' dei veicoli in modo da limitare il valore dell'accelerazione centripeta. Ciascuna scarpa deve essere di lunghezza sufficiente affinche' sia garantito che in nessun caso la fune abbia ad appoggiare sugli spigoli di estremita' della scarpa. Le scarpe di funi portanti e le rulliere di funi portantitraenti devono consentire il sicuro passaggio rispettivamente dei carrelli e degli attacchi dei veicoli alla fune, anche quando il veicolo si inclini per vento laterale nelle misura che sara' stabilita nelle prescrizioni speciali. Questa condizione di libero passaggio del veicolo in corrispondenza di un sostegno deve essere soddisfatta anche nei confronti dell'ingombro offerto da ogni altra sporgenza del sostegno e dalle parti del veicolo che passano ad esso vicino. Le rulliere delle funi portanti-traenti, siano esse di appoggio, di ritenuta o di deviazione, devono essere del tipo a bilanciere o di altro tipo atto a ripartire in maniera praticamente uniforme la pressione sui rulli e ad evitare che la fune abbia a distaccarsi dai rulli. Sono escluse sulla medesima verticale media del sostegno rulliere di appoggio e sovrastanti rulliere di ritenuta. Le rulliere devono inoltre essere provviste di dispositivi che raccolgano la fune eventualmente scarrucolata e provochino in tal caso automaticamente l'arresto dell'impianto. Tali dispositivi possono essere omessi quando le caratteristiche della rulliera lascino giudicare lo scarrucolamento praticamente improbabile. Tutti i rulli devono essere montati su cuscinetti a rotolamento. Nelle loro strutture resistenti le scarpe devono essere di acciaio dolce, laminato, fucinato o stampato. La superficie superiore delle scarpe deve essere tale da facilitare lo scorrimento della fune, eventualmente con l'applicazione di rivestimenti atti a ridurne l'usura. I rulli delle funi che hanno funzione traente devono essere di norma guarniti di materiale atto a ridurre la usura delle funi.
Art. 24 Veicoli
1. I veicoli per funicolari aeree di qualsiasi tipo devono essere costruiti in modo da offrire ampia sicurezza contro la caduta accidentale del viaggiatori e garantire sufficiente comodita'; in particolare il pavimento delle cabine deve avere ampiezza non inferiore a quella che sara' definita, in funzione del numero dei viaggiatori, dalle prescrizioni speciali.
2. La superficie esterna delle cabine deve essere regolare, senza sporgenze nelle quali si possano impigliare eventualmente le funi.
3. Quando per la costruzione dell'impianto e per le condizioni di lavoro i veicoli possano ricevere impulsi verticali gravosi per il materiale o molesti per le persone, la parte dei veicolo contenente i viaggiatori deve essere molleggiata.
4. Nelle funicolari aeree di qualsiasi tipo, il rapporto tra il peso totale a pieno carico del veicolo e lo sforzo di trazione minimo della fune portante o portante-traente non deve superare il valore stabilito dalle prescrizioni speciali.
5. Nelle funivie bifuni le ruote del carrello devono essere guarnite di materiale cedevole. Esse devono essere portate da un sistema di bilancieri in modo che le pressioni esercitate sulla portante siano praticamente uguali. La divisione del peso a pieno carico del veicolo (carrello compreso) per il numero delle ruote deve dare un quoziente non superiore ad una frazione dello sforzo di trazione minimo della portante, giusta quanto sara', disposto dalle prescrizioni speciali; queste potranno anche dettare norme particolari per i diametri delle ruote del carrello.
6. Nelle funivie monofuni, quando il veicolo sia sostenuto da piu' attacchi alla fune portante-traente, questi devono essere distanziati tra di loro congruamente, in relazione alle caratteristiche della fune, e la ripartizione del carico totale fra gli attacchi deve essere staticamente determinata. Il carico gravante su uno qualsiasi degli attacchi, supposta la fune orizzontale, deve risultare non superiore ad una frazione dello sforzo di trazione minimo della portante-traente, giusta quanto sara' stabilito dalle prescrizioni speciali.
7. Il peso da considerare per ciascun viaggiatore sara' fissato dalle prescrizioni speciali in relazione alle caratteristiche dei veicoli ed alle finalita' dei calcoli di verifica in cui detto peso deve essere introdotto.
8. Per le funivie bifuni valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
a) per le necessarie ispezioni ogni vettura delle funivie a va e vieni deve essere munita di una piattaforma di osservazione o di un altro dispositivo analogo, eventualmente asportabile, sistemato in prossimita' del carrello; sistemi aventi la medesima finalita' devono essere impiegati anche nelle funivie con movimento unidirezionale;
b) quando l'anello trattivo sia costituito da piu' tratti di fune interrotti in corrispondenza dei carrelli dei veicoli, il collegamento tra il carrello e i tratti di fune deve essere attuato mediante teste fuse;
c) i veicoli collegati permanentemente all'anello trattivo devono essere muniti di uno smorzatore per attenuare le eventuali oscillazioni longitudinali della cabina, salvo nei casi in cui cio' sia dimostrato non necessario.
9. Nel caso considerato al precedente punto b) ogni carrello deve essere munito di un freno a ganasce, che intervenga automaticamente sia in caso di rottura delle funi o degli altri organi costituenti l'anello trattivo, sia per manovra dell'agente di scorta del veicolo sia, possibilmente, nella eventualita' di rottura di uno qualsiasi degli elementi che consentono la trasmissione del comando del freno.
10. All'atto dell'intervento del freno deve essere automaticamente interrotta l'alimentazione del motore di trazione.
11. Detto freno puo' serrarsi sulla fune portante o su un'apposita fune (freno); il suo congegno deve essere protetto contro gli agenti atmosferici; le ganasce devono essere rivestite di materiale relativamente tenero e sagomate in modo da evitare che all'atto del serraggio sorgano azioni tendenti a sollevare il carrello dalla fune portante o questa dalle scarpe di appoggio.
12. Nel caso di funivie bifuni aventi l'anello trattivo costituito da un'unica fune chiusa mediante impalmatura si stabilira', in dipendenza delle caratteristiche dell'impianto e delle circostanze di esercizio, se ed a quali condizioni possa consentirsi l'omissione del freno di cui al precedente capoverso.
13. I veicoli destinati al trasporto di persone in numero superiore ad un determinato limite debbono essere scortati da un agente.
14. Allorche' il numero di persone di cui il veicolo e' capace e' inferiore ad un certo limite non vi e' l'obbligo dell'agente di scorta.
15. Nei casi intermedi e' facolta' del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale M.C.T.C. puo' concedere l'esenzione dall'obbligo della scorta subordinatamente a determinate condizioni.
16. I limiti di numero e le condizioni di esenzione di cui ai precedenti capoversi sono stabiliti nelle prescrizioni speciali per i singoli tipi di impianti.
17. Quando il veicolo sia accompagnato da un agente di scorta, questi deve avere la possibilita' di determinare dall'interno della cabina l'arresto dell'impianto indipendentemente dal freno a ganasce sopra descritto.
Art. 25 Dispositivi di attacco dei veicoli alla fune dell'anello trattivo
1. Quando l'anello trattivo sia costituito da piu' tratti di fune, e quindi interrotto in corrispondenza dei veicoli gli attacchi delle estremita' dei tratti di fune ai veicoli devono essere fatti mediante teste fuse.
2. Il corpo e le altre parti resistenti dei dispositivi di collegamento delle teste fuse ai veicoli devono essere progettati tenendo conto della eventuale sollecitazione di fatica cui possono essere sottoposti e devono essere costruiti con materiale metallico fucinato o laminato tenace e di elevata resistenza alla fatica.
3. Quando l'anello trattivo sia continuo, e cioe' costituito da una fune chiusa ad anello mediante impalmatura, i dispositivi per il collegamento dei veicoli all'anello trattivo, se trattarsi di collegamento permanente, devono rispondere ai seguenti requisiti:
1) il corpo del morsetto, il quale sostiene, mediante perno, il veicolo, deve essere di materiale tenace e sicuramente privo di difetti;
2) i morsetti ed in genere i dispositivi di attacco devono essere di forma e dimensioni tali da garantire che il passaggio sulle pulegge motrici e di rinvio e sulle rulliere dei sostegni, che sia richiesto dalle caratteristiche di funzionamento dell'impianto, avvenga con sicurezza e facilita', e cio' anche quando l'asta di sospensione del veicolo sia deviata trasversalmente dalla posizione normale di un angolo il cui valore massimo sara' definito nelle prescrizioni speciali. Le ganasce di tali dispositivi devono presentare alle loro estremita' inviti tali che, in relazione alle possibili deviazioni che puo' subire la fune in qualunque punito dell'impianto, ne risulti, per la fune stessa, una curvatura massima rispondente ai criteri con i quali vengono Fissati i diametri minimi delle pulegge di deviazione;
3) l'attacco del morsetto alla fune, in ogni condizione di lubrificazione, deve presentare una resistenza contro lo scorrimento non inferiore ad un valore direttamente dipendente dal massimo teso sostenuto dal morsetto medesimo, secondo la norma convenzionale stabilita dalle prescrizioni speciali nelle quali si deve presumere anche la riduzione dei diametro originario della fune;
4) il morsetto deve presentare ganasce che stringono la fune, oppure manicotti che ne sposino la forma, in modo che nell'un caso e nell'altro risulti assicurata la resistenza contro lo scorrimento di cui al precedente punto 3 in qualsiasi condizione di moto dell'impianto e di posizione del veicolo. La pressione esercitata dalle ganasce sella fune deve avere un valore ed una ripartizione tali da garantire contro danneggiamenti locali della fune medesima.
Il congegno destinato a generare tale pressione deve essere costituito in modo da permettere di valutare in modo semplice, sia pure con larga approssimazione, la pressione delle ganasce;5) e' ammesso che la pressione sulla fune da parte degli elementi del "morsetto" (inteso questo in senso lato) sia determinata dallo stesso sforzo di trazione della fune quando questa, a tale scopo, sia deviata fra appoggi sfalsati lungo la fune stessa e a contrasto. La profilatura di tali appoggi deve rispondere ai criteri generali contenuti nelle presenti norme nei riguardi dell'incurvamento da imporre alle funi. Se trattasi di collegamento temporaneo, i dispositivi devono possedere i requisiti indicati ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, e possono essere:
a) a serraggio temporaneo;
b) ad accoppiamento temporaneo del veicolo ad un morsetto permanentemente serrato sulla fune.
Nei dispositivi di cui in a) la pressione delle ganasce sulla fune deve essere ottenuta per mezzo di due forze di origine indipendente, in modo che, mancando accidentalmente l'una, l'altra sia presente e dia il serraggio sufficiente.
4. Nei dispositivi di cui in b) l'accoppiamento deve essere assicurato in qualunque condizione di moto del veicolo.
Art. 26 Circuiti elettrici di linea per la sicurezza e le telecomunicazioni
1. Ogni impianto deve essere dotato di un circuito elettrico di sicurezza atto a provocare, dandone contemporaneamente segnalazione (ottica od acustica) al macchinista, l'arresto della marcia quando intervengano i dispositivi automatici di sicurezza o di controllo, o quando venga manovrato uno qualsiasi degli appositi interruttori, o infine nell'eventualita' di avaria del circuito stesso tale da comprometterne il funzionamento. Gli interruttori devono essere sistemati nelle stazioni e sui veicoli presidiati dal personale, nonche' sui veicoli non presidiati, sui sostegni e in altri punti adatti luogo la linea in quei casi in cui il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale M.C.T.C., lo giudichi opportuno e lo prescriva, devono essere protetti convenientemente dagli agenti atmosferici e congegnati in modo tale che, in caso di arresto per azionamento di uno di essi, non sia possibile riavviare l'impianto se non dopo che l'interruttore stesso sia stato riazionato per consenso.
2. L'arresto dell'impianto deve ottenere da qualsiasi punto della linea e con sistema di sicuro funzionamento, ad opera dell'agente che effettua le ispezioni viaggiando sul veicolo attrezzato.
3. Le stazioni, sia di estremita' che intermedie, devono essere collegate telefonicamente mediante un apposito circuito che assicuri le comunicazioni anche in caso di inconvenienti che pregiudichino il normale funzionamento dell'impianto. Gli apparecchi destinati a tale collegamento devono essere stabilmente installati e resi inaccessibili agli estranei.
4. I veicoli presidiati dal personale di servizio, come pure quelli destinati alle ispezioni della linea, devono essere collegati telefonicamente almeno con la stazione motrice mediante appositi circuiti.
5. Uno almeno dei suddetti circuiti telefonici deve essere indipendente dal circuito di sicurezza; inoltre uno di tali circuiti deve essere attuato in maniera da consentire agevolmente la comunicazione con le stazioni, o quanto meno con quella motrice, agli agenti che dispongono di idonei apparati portatili e siano dislocati a terra lungo la linea.
6. A disposizione dell'agente di scorta dei veicoli deve esservi un dispositivo che gli permetta di dare al macchinista il consenso alla partenza a mezzo di segnalazione ottica od acustica.
7. Per gli impianti non muniti di telefono tra i veicoli e stazioni e' in facolta' del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale M.C.T.C., prescrivere l'installazione di autoparlanti atti a consentire le comunicazioni tra stazione motrice e veicoli anche in mancanza dell'energia elettrica fornita dalla normale alimentazione.
8. La tensione di alimentazione dei circuiti considerati nel presente articolo deve essere tale che sui conduttori poggianti sui sostegni di linea o interessanti comunque i veicoli non vengano superati determinati valori, misurati rispetto alla terra a circuito senza carico, che, in relazione anche alle caratteristiche della corrente, verranno fissati nelle prescrizioni speciali.
9. I circuiti comprendenti dispositivi considerati al presente articolo possono essere realizzati anche mediante onde radio.
10. Per l'impianto di collegamento o radiotelefonico deve essere richiesta l'autorizzazione governativa all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 27 febbraio 1936, e successive modificazioni.
11. Le condizioni cui devono soddisfare altri circuiti circuiti elettrici che conduttori poggianti sui sostegni sono stabilite, caso per caso, dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale M.C.T.C., sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri.
Art. 27 Impianto di messa a terra elettrica
1. Le funi e tutte le parti metalliche delle stazioni e dei sostegni di linea e qualsiasi altra struttura metallica che possa comunque interessare la funivia, devono essere collegata elettricamente a terra.
2. E' consentito che il collegamento a terra delle funi interessate dai circuiti elettrici previsti nell'impianto, con esclusione, di norma, di quelle aventi compito di portante, sia effettuato inserendo uno o piu' apparecchi erogatori od utilizzatori di energia elettrica, sempreche' tali apparecchi presentino la necessaria continuita' per il convogliamento a terra delle cariche elettrostatiche e siano protetti, in ciascuna delle stazioni, da idonei scaricatori a bassa tensione.
3. L'impianto di messa a terra deve essere costituito da dispensori collegati alle parti metalliche interessate per mezzo di conduttori di terra. I dispensori, i conduttori di terra e le relative giunzioni devono soddisfare le prescrizioni, in quanto applicabili, contenute nelle norme del C.E.I. e le disposizioni eventualmente contenute nelle prescrizioni speciali.
Parte IV. Concessione ed esecuzione dei lavori
Art. 28 Concessione
1. Il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale M.C.T.C., esaminato il progetto e sentita, se il caso lo richiede, la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, decide circa la approvazione del progetto medesimo e ne da' comunicazione all'autorita' concedente oppure, per gli impianti di competenza dello stesso Ministero dai trasporti, decide circa l'accoglimento delle domande.
2. Quando la decisione sia favorevole, l'autorita' concedente da' corso al procedimento necessario per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'impianto giusta, la legge 23 giugno 1927, n. 1110 e successive modificazioni approvate con regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632 e con decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n.
3. 771, attenendosi alle direttive di carattere generale emanate a riguardo dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale M.C.T.C.
4. La durata della concessione, sempre entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative citate, deve essere commisurata alle caratteristiche generali dell'impianto, nel senso di accogliere richieste di durate elevate per quegli impianti che presentino caratteri di stabilita' durevole nel tempo, e ammettere durate minori per quegli impianti aventi, in tutto o in parte, caratteri di provvisorieta' o di stabilita' non durevole nel tempo. Ad esempio, impianti di seggiovia con sostegni di legno oppure impianti con fabbricati di stazione non in muratura stabile non possono essere concessi per durate elevate.
Art. 29 Esecuzione dei lavori
1. Il concessionario deve provvedere all'esecuzione dei lavori secondo il progetto approvato ed entro i termini fissati dall'atto capitolato di concessione e con le modalita' indicate dal presente regolamento.
2. Ove in sede di esecuzione dell'opera sia necessario apportare lievi varianti al progetto, il concessionario deve darne comunicazione all'Ispettorato compartimentale, o ufficio distaccato della M.C.T.C., allegandovi le relative giustificazioni, firmate dal progettista e dal direttore dei lavori.
3. In casi eccezionali e di comprovata necessita' e comunque mai prima della regolare approvazione del progetto, l'autorita' concedente puo' autorizzare l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto prima che abbia avuto la sua conclusione il procedimento necessario per la concessione di costruzione ed esercizio di cui al secondo capoverso del precedente art. 28, dandone tempestiva comunicazione all'Ispettorato compartimentale.
4. In ogni caso l'autorizzazione all'inizio dei lavori viene rilasciata, con le riserve conseguenti alle eventuali prescrizioni di natura tecnica alle quali sia stata subordinata l'approvazione del progetto.
5. La costruzione deve essere eseguita sotto la responsabilita' di un direttore dei lavori abilitato all'esercizio della professione di ingegnere nel territorio della Repubblica. Il nominativo del direttore la data dell'inizio dei lavori devono essere comunicati all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della M.C.T.C. prima che i lavori medesimi abbiano inizio.
6. La costruzione deve essere affidata ad una impresa di capacita' riconosciuta per quanto riguarda i lavori che le vengono affidati.
7. Il concessionario deve versare i contributi di sorveglianza previsti dalla legge nei modi indicati nell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.
8. I disegni esecutivi di tutte le parti dell'opera debbono essere dal costruttore tenuti a disposizione degli ingegneri dell'ispettorato compartimentale M.C.T.C. per le visite di controllo che ritengano necessario effettuare in fase di sorveglianza dei lavori. Tali visite di controllo non esonerano il progettista, il direttore dei lavori ed il costruttore dalle responsabilita' a ciascuno di essi spettanti.
Art. 30 Prevenzione infortuni
1. Durante i lavori devono essere osservate le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, emanate dai competenti organi in applicazione delle leggi vigenti.
Art. 31 Visita di ricognizione e apertura all'esercizio
1. Ultimata la costruzione dell'impianto, il concessionario richiede la visita di ricognizione mediante domanda su carta legale rivolta all'autorita' concedente.
2. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori nella quale egli attesta che l'opera e' completamente ultimata ed e' stata eseguita a regola d'arte ed in conformita' del progetto approvato, precisando le eventuali lievi, giustificate varianti introdotte nel corso dei lavori.
3. Contemporaneamente il concessionario, in aggiunta ai contributi di sorveglianza previsti dalla legge 9 marzo 1949, n. 106, deve effettuare il versamento presso la Tesoreria provinciale di una somma destinata a coprire le presunte spese di trasferta al personale incaricato della visita di ricognizione salvo conguaglio.
4. A seguito del risultato favorevole degli accertamenti preliminari da eseguirsi sull'impianto a cura dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato, viene nominata, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, la Commissione che, con le modalita' fissate dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale M.C.T.C., dovra' effettuare la visita di ricognizione all'impianto.
5. Durante la visita di ricognizione la Commissione accerta che sussistano le condizioni di sicurezza e di esercizio richieste nel presente regolamento o previste nel progetto approvato.
6. A tal uopo effettua:
1) l'esame dei documenti riguardanti la sorveglianza sulla esecuzione delle opere, effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le caratteristiche dei materiali impiegati, comprese le funi, le modalita' dell'avvenuta esecuzione dei lavori ed i risultati delle prove di laboratorio o di cantiere;
2) la visita alle opere costruite onde verificare la loro rispondenza ai dati di progetto e la loro buona esecuzione;
3) prove di carico e di funzionamento intese a constatare il buon comportamento, anche ai fini della regolarita' dell'esercizio, del complesso degli elementi e meccanismi che costituiscono l'impianto; ogni altra visita e prova che ritenga necessaria ai fini dell'accertamento di cui sopra.
7. A seguito dei risultati della visita di ricognizione, che saranno verbalizzati, la Commissione comunica le proprie conclusioni in merito all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio: le conclusioni, se favorevoli, possono essere subordinate alla osservanza di determinate prescrizioni riguardanti l'impianto (modifiche o miglioramenti da introdurre) o l'esercizio.
8. Tenuto conto delle conclusioni della visita di ricognizione, l'autorita', cui compete la vigilanza tecnica puo' rilasciare il nulla osta per l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, dopo cio' l'autorita' concedente puo' autorizzare tale apertura dandone contemporanea comunicazione alla suddetta autorita' di vigilanza.
Parte V. Esercizio
Art. 32 Regolamento di esercizio
1. L'esercizio dell'impianto deve svolgersi con le modalita' indicate in apposito regolamento proposto dall'esercente dell'impianto ed approvato dal Ministero dei trasporti - Ispettorato compartimentale o Ufficio distaccato della M.C.T.C.
2. Il regolamento deve essere redatto secondo particolari schemi tipo predisposti dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale M.C.T.C., per i singoli tipi di impianto, tenendo conto di tutte le disposizioni, in quanto applicabili, riportate nel presente regolamento generale e nelle prescrizioni speciali, nonche' di tutte quelle prescrizioni che sia necessario osservare, onde meglio garantire la sicurezza e regolarita' del pubblico servizio, nel particolare impianto cui il regolamento di esercizio si riferisce.
3. Il regolamento deve contenere prescrizioni riguardanti il personale (ordinamento, mansioni ed obblighi, comportamento in servizio), il trasporto (modalita' di effettuazione del servizio e manutenzione dell'impianto) ed i viaggiatori (obblighi, divieti, sanzioni) e deve essere a perfetta conoscenza di tutto il personale.
4. Il testo completo delle prescrizioni concernenti i viaggiatori deve essere esposto al pubblico, per sua debita conoscenza.
Art. 33 Personale
1. L'impianto deve essere provveduto del personale necessario per assicurare un regolare servizio. Esso deve quindi comprendere:
1) il direttore;
2) il capo del servizio;
3) uno o piu' macchinisti;
4) un congruo numero di agenti in relazione alle caratteristiche dell'impianto;
5) eventuale personale ausiliario per agevolare le operazioni di recupero dei viaggiatori in linea.
2. Il direttore, cui e' affidata la responsabilita' della manutenzione, dell'efficienza degli impianti e della regolarita' e sicurezza dell'esercizio, deve essere abilitato ad esercitare la professione di ingegnere nel territorio dello Stato ed aver pratica dei trasporti a fune; viene nominato dall'esercente previo benestare dell'Ispettorato compartimentale o Ufficio distaccato della M.C.T.C. il quale in qualsiasi momento puo' richiederne la sostituzione.
3. Il capo del servizio e' responsabile dell'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di esercizio e di quelle impartite dal direttore nei riguardi del servizio; egli deve risiedere sul posto durante il funzionamento dell'impianto e supplire con la propria iniziativa in tutti quei casi in cui per situazioni particolari si renda necessario integrare le disposizioni ricevute onde garantire la sicurezza e regolarita' del servizio: viene proposto dal direttore di esercizio e nominato dall'esercente previo benestare dell'Ispettorato compartimentale M.C.T.C., il quale, attraverso la documentazione esibita e mediante l'effettuazione di prove a carattere pratico, deve accertare l'idoneita' morale, fisici e tecnica della persona proposta. Tale accertamento puo' essere ripetuto periodicamente onde constatare la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al benestare; l'esito sfavorevole, comporta la sostituzione del capo del servizio.
4. Gli agenti dell'impianto devono essere riconosciuti idonei all'esercizio delle loro mansioni dal direttore e dal capo del servizio, previa visita medica di controllo; ove esplichino funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio devono dimostrare la loro idoneita' superando apposito esame al quale puo' partecipare, ove l'Amministrazione lo ritenga opportuno, un ingegnere dell'Ispettorato compartimentale o Ufficio distaccato della M.C.T.C.
5. Tutto il personale deve godere della cittadinanza italiana; ad esso e' riconosciuta durante il servizio, in forza di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 10 della legge 23 giugno 1927, n. 1110 e dall'art. 273 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, la qualifica di pubblici ufficiali di cui all'art. 115 del citato testo unico. I nominativi del personale con le rispettive mansioni devono essere comunicati all'Ispettorato compartimentale o Ufficio distaccato della M.C.T.C.
Art. 34 Modalita' di esercizio
1. L'esercizio deve svolgersi in conformita' dell'orario predisposto, con l'applicazione delle tariffe approvate e con le modalita' indicate nelle prescrizioni speciali. Il trasporto del pubblico nelle ore notturne non puo' essere autorizzato se non dopo che sia stata dimostrata la sufficienza dell'impianto di illuminazione dei veicoli e della linea sopratutto nei riguardi della facilita' delle operazioni eventuali di recupero dei viaggiatori.
2. Il servizio deve essere sospeso ogni qualvolta il vento oltrepassi l'intensita' massima prevista per ciascun genere di impianto dalle prescrizioni speciali. Nei regolamenti di esercizio potra' essere fissato, per esigenze speciali, un minor limite dell'intensita' del vento al disotto della quale il servizio e' consentito. Il servizio deve anche essere sospeso ogni qualvolta le condizioni atmosferiche siano tali da pregiudicare la sicurezza.
3. Ogni giorno prima di iniziare il servizio ed ogniqualvolta il servizio debba essere ripreso a seguito di sospensione provocata da avverse condizioni atmosferiche, devono essere effettuate corse di prova onde accertare materialmente le buone condizioni dell'impianto.
Art. 35 Manutenzione dell'impianto
1. L'impianto deve essere periodicamente sottoposto a prove e verifiche onde accertare lo stato delle funi e degli argani, apparecchi, dispositivi, ecc. che interessano la sicurezza.
2. La natura, lo scopo, le modalita' e la periodicita' delle visite per gli accertamenti di cui sopra, come pure le persone che debbono parteciparvi, verranno indicate nelle prescrizioni speciali distintamente per ciascun tipo di impianto.
3. In particolare una volta all'anno per impianti in continuo esercizio, o prima della riapertura per impianti ad esercizio stagionale, e comunque dopo opere di manutenzione straordinaria, le prove e verifiche devono venire effettuate in maniera particolarmente approfondita, comprendente anche prove di carico, alla presenza e sotto la responsabilita' del direttore di esercizio.
4. I risultati delle verifiche e prove devono essere riportati su appositi libri compilati secondo modelli approvati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
5. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha facolta' di disporre ispezioni saltuarie agli impianti per accertare che la conduzione degli stessi garantisca il rispetto delle disposizioni regolamentari ai fini della sicurezza; esso inoltre ha la facolta' di richiedere in qualsiasi momento l'esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione e le condizioni di funzionamento degli impianti.
Art. 36 Prevenzione infortuni
1. Per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro del personale addetto all'esercizio, valgono in quanto applicabili e ove non sia diversamente disposto dal presente regolamento generale o dai singoli regolamenti d'esercizio, le disposizioni contenute nelle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Le verifiche ed i controlli prescritti per l'accertamento, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro durante l'esercizio, dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni e delle attrezzature, sono affidati agli Ispettorati compartimentali M.C.T.C. competenti per territorio.
Art. 37 Disposizioni per i viaggiatori
1. I viaggiatori sono tenuti a rispettare il regolamento di esercizio per la parte che li riguarda e ad osservare le norme emanate dall'autorita' competente nell'interesse della sicurezza e regolarita' del trasporto ed altesi' tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, fossero date, in circostanze speciali, dagli agenti dell'impianto.
2. I trasgressori a quelle disposizioni, regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi comunicati affissi sia nelle stazioni che in linea, la cui inosservanza puo' arrecare serio pregiudizio alla incolumita' dei rimanenti viaggiatori, devono essere deferiti all'autorita' giudiziaria dagli agenti responsabili dell'esercizio, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato, previste dagli articoli 432 e 650 del Codice penale.
3. Nel caso di trasgressioni meno gravi, i contravventori, ai sensi dell'art. 10 della legge 23 giugno 1927, n. 1110 e degli articoli 273 e 216 del teste unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono puniti con la pena dell'ammenda, nei limiti stabiliti dal citato art. 216 del medesimo testo unico.
Parte VI. Norme transitorie e finali
Art. 38 Disposizioni transitorie
1. Il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale M.C.T.C. emanera' le prescrizioni speciali transitorie intese a consentire la regolarizzazione entro un determinato limite di tempo di quegli impianti che siano gia' stati costruiti all'atto dell'entrata in vigore delle presenti norme, restando inteso che le prescrizioni riguardanti direttamente la maggior sicurezza dell'esercizio dovranno essere adottate entro un termine minimo e che, in occasione di modifiche o di importanti riparazioni all'impianto od anche di sostituzione di parti, dovranno seguirsi, per quanto possibile, le disposizioni del presente regolamento.
Art. 39 Disposizioni finali
1. Le prescrizioni speciali previste nel presente regolamento sono emanate dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale M.C.T.C. previo esame della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.
2. Il Ministro per i trasporti: ANGELINI