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Sez. 2 - , Ordinanza n. 14818 del 07/06/2018 (Rv. 648851 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Notificazione a mezzo PEC - Attestazione di conformità della copia informatica - Contenuto - Omessa indicazione nome del file - Mera irregolarità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648851-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

In tema di notificazione con modalità telematica, ai sensi dell'art. 3 bis della l. n. 53 del 1994, la mancata indicazione del nome del relativo file all'interno dell'attestazione di conformità della copia informatica dell'atto processuale notificato, richiesta dall'art. 19 ter, comma 1, delle Specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014, costituisce una mera irregolarità non riconducibile alle nullità contemplate nell'art. 11 della l. n. 53 cit. che, peraltro, ove pure ritenuta ricorrente, sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella specie, veniva in rilievo la notificazione di un controricorso a cui il ricorrente aveva replicato con le memorie ex art. 380 bis. 1, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)