Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato
Testo in vigore al
Art. 33
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 46834
Art. 34
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Art. 35
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Art. 35-bis
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Art. 36
1. I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
2. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione e' protratto di un anno.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.
4. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.38404244
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 LUGLIO 1977, N. 407.
6. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
7. Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.26
Art. 37
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Art. 37-bis
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Art. 38
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Art. 38-bis
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Art. 39
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Art. 40
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Art. 40-bis
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Art. 41
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Art. 42
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Art. 43
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Delle entrate dello Stato.
Art. 44
1. I direttori generali e gli altri capi degli uffici centrali, compartimentali e provinciali che hanno gestione di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilita', che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.
Art. 45
1. I tesorieri devono trasmettere mensilmente al direttore generale del tesoro il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse e gli agenti della riscossione devono comunicare alle amministrazioni da cui dipendono, ogni bimestre o ad altro periodo stabilito dai regolamenti, i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti eseguiti.
Art. 46
1. Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 47
1. Il direttore generale del tesoro vigila al versamento nelle tesorerie delle somme riscosse dagli agenti di tutte le amministrazioni dello Stato e di quelle dovute dai debitori diretti.
2. Alla sua vigilanza sono sottoposti gli agenti di riscossione per quanto riguarda la riscossione ed il versamento del denaro.
Art. 48
1. Quando col denaro incassato gli agenti della riscossione abbiano, a cio' autorizzati, estinto titoli di pagamento, essi produrranno tali titoli regolarmente quietanzati.
2. L'importo relativo e' considerato, agli effetti del corrispondente discarico, come denaro versato.
Delle spese dello Stato.
Art. 49
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